Graduatorie perdenti posto: c’è tempo dal 30 marzo al 13 aprile.
Poi dovranno essere affisse all’albo. Qualche consiglio per non incorrere in errori o brutte sorprese.
È utile ricordare che il dirigente scolastico competente provvede,
entro i 15 giorni successivi al termine del 29 marzo, fissato come
scadenza per la presentazione delle domande di mobilità dei docenti
dall’OM n.32 del 28 febbraio 2014, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle graduatorie interne relative agli insegnanti titolari.
Per quanto detto le scuole saranno tenute a pubblicare le graduatorie
interne, per individuare i docenti soprannumerari, nell’arco temporale
tra il 30 marzo e il 13 aprile 2014. Si consigliano i docenti di
preparare tutta la documentazione da allegare alla domanda ai fini
dell’inclusione oppure dell’esclusione dalla suddetta graduatoria
interna.
Vogliamo ricordare che l’esclusione dalla graduatoria interna per i
beneficiari della precedenza di cui al punto V dell’art.7 del CCNI
mobilità 2014-2015, cioè la precedenza di chi assiste il coniuge, il
figlio disabile oppure come referente unico il genitore con disabilità,
si applica solo se si è titolari in scuola ubicata nella stessa
provincia del domicilio dell’assistito.
Qualora la scuola di titolarità sia in comune
diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito,
l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente
posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno
scolastico 2014/2015, domanda volontaria di trasferimento per l’intero comune o distretto sub comunale del domicilio dell’assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune o il distretto sub comunale viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili.
La condizione appena detta non deve essere tenuta in conto, qualora
la scuola di titolarità comprenda sedi (plessi, sezioni associate)
ubicate nel comune
o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito. Il
personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti V) e VII)
dell’art.7 CCNI mobilità , non inserito nella graduatoria d’istituto per
l’identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10
giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle
domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato
titolo all’esclusione da tale graduatoria. In tali casi il dirigente
scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di
istituto e a notificare agli interessati e all’ufficio territorialmente
competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero.
Si ricorda che le date ultime di comunicazione al Sidi, dalle quali
si calcolano i 10 giorni antecedenti, sono riportate nell’art.2 del O.M.
32 del 28 febbraio 2014. Nel particolare le date per il termine ultimo
di comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e di posti
disponibili sono riportate nel comma 2 punto a), b) e c) del su citato
articolo dell’ordinanza ministeriale sulla mobilità 2014-2015.

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