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giovedì 12 febbraio 2015

Cessazioni per la cd. sesta salvaguardia





Con nota prot. n. 4441 del 9/02/2015 il Miur ha comunicato che entro il 2 marzo 2015 potranno presentare domanda di cessazione dal servizio i soggetti che abbiano ricevuto comunicazione dall'Inps di essere rientrati tra i beneficiari della cd. Sesta salvaguardia ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. d), della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
Si tratta dei lavoratori che nel corso del 2011 abbiano fruito di un congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5  febbraio 1992, n. 104.
Secondo la legge n. 147, tali lavoratori possono accedere al trattamento pensionistico con i requisiti vigenti prima dell’entrata in vigore del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011.

La domanda deve essere presentata in modalità cartacea secondo il modello allegato alla nota stessa.

Il Miur sottolinea l'urgenza per la convalida delle cessazioni al SIDI da parte degli A.T.P. di competenza e delle segreterie scolastiche.



Visite specialistiche personale della scuola: nuovi chiarimenti e vecchie conferme






di Lalla

Anche l'Ufficio Scolastico di Venezia interviene sulla questione dei permessi per visite specialistiche, confermando l'interpretazione evidente nella nota Miur del 29 maggio 2014 e sempre sostenuta da OrizzonteScuola.it

La Nota Miur n. 5181 del 22 aprile 2014 prevede per i dipendenti pubblici che devono sottoporsi a visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, la fruizione di permessi e non più assenze per malattia.
Il Miur, con successivo avviso del 29 maggio 2014 ha precisato che le disposizioni di tale nota sono efficaci esclusivamente nei confronti del personale amministrativo appartenente al comparto Ministeri e non riguardano pertanto il personale della scuola.


Ne consegue che le assenze del personale della scuola per visite specialistiche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, continuano ad essere regolate dagli specifici articoli del CCNL comparto scuola del 2007. La circolare dell'Ufficio Scolastico di Venezia


Il chiarimento altro non è che una conferma per i lettori di OrizzonteScuola.it, anche se si  vuole ribadire la necessità di non abbassare l'attenzione su un argomento molto delicato che è quello del diritto alla salute dei lavoratori. Visite specialistiche. Nota di chiarimento Miur, ma è valida solo per i dipendenti del dicastero non per il personale della scuola di Paolo Pizzo


E allora, come comportarsi nel caso in cui è necessario assentarsi per visita specialistica? Il Decreto Legge n. 98 del 2011 stabilisce che nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.


ATA nuovi tagli. Conferma, lasceranno il posto ai soprannumerari delle province








di redazione

Confermata la nostra indiscrezione circa il passaggio dei soprannumerari delle province nei ruoli delle segreterie ATA. Il taglio di 2.200 posti aumenterà.

Terminata la riunione tra sindacati e Ministero relativamente agli organici ATA. Confermato il taglio dei 2.200 posti tra collaboratori e assistenti amministrativi per effetto dei tagli contenuti nella legge di stabilità.

Ma non basta. Infatti, dalla trasformazione delle province il "città metropolitane" sarà tagliato circa il 30/50% dei finanziamento con conseguente necessità di ridurre gli organici.

Prepensionamento per i soprannumerari, certo, ma laddove non sarà possibile si ricorrerà al passaggio in altra amministrazione. Il comma 425 della Legge di Stabilità prevede una ricognizione in tutta la pubblica amministrazione (con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca) dei posti da destinare alla ricollocazione del personale soprannumerario delle province. Segreterie scolastiche incluse.

Oggi al Ministero è stato confermato quanto anticipato dalla nostra redazione. "I precari ATA sarebbero costretti - scrive la CISL in un comunicato - a lasciare il posto ai dipendenti in esubero delle province."
"È una scelta che non esitiamo a definire aberrante, - commenta Scrima - perché  non è certo togliendolo ad altri che si può pensare di difendere il lavoro tagliato con scelte di cosiddetta 'razionalizzazione', improvvisate e demagogiche."



giovedì 5 febbraio 2015

Visualizzazione posizioni III fascia ATA provvisorie su Istanze On Line




di Giovanni Picone


Per chi interessa, il problema è nella programmazione del codice html di Istanze OnLine, in cui manca l'anno di riferimento nella select quando si genera il link alla pagina dei singoli profili.

Ecco come ha risolto Giovanni Picone (usando Internet Explorer come browser):

1 -  In Istanze Online vado sul codice del Profilo  

      professionale per cui sono inserito in graduatoria 
      III fascia, ad esempio Assistenze Tecnico, clicco 
      quindi su AT.

2 -  Si apre la pagina in cui dovrebbe visualizzare la 

      posizione nelle varie scuole  e che, come per tutti
      finora, rimane vuota.

3 -  Vado sulla barra degli indirizzi del browser, dove 

      c'e' l'indirizzo della pagina 
      visualizzata.

4 -  Vado alla fine della riga e scrivo, senza 

       aggiungere spazi o altro, la scritta
      "&selectAnno=201415" senza i doppi apici.

5 -  Premo invio per ricaricare la pagina. A questo 

       punto verrà visualizzata 
      (finalmente) la posizione nelle varie scuole.

6 -  Ripetere il procedimento per gli altri profili che interessano.











Mobilità 2015, titoli che danno punteggio nel trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra





di Giovanna Onnis 

Concorso ordinario, laurea, master e corsi di perfezionamento, partecipazione agli Esami di Stato. Il punteggio per i titoli nelle domande di trasferimento. Tabella invariata nell'ipotesi di contratto 2015/16.


La valutazione dei titoli, nella domanda di mobilità, è disciplinata dalla  tabella (ALL. D Tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi –lettera A, parte III , valida per la domanda di trasferimento e lettera B, parte II, valida per la mobilità professionale (passaggio di ruolo e di cattedra). I titoli dichiarati devono essere acquisiti entro la data di scadenza della domanda di mobilità. Non è consentito inserire con riserva titoli non ancora posseduti entro il termine di scadenza


QUALI TITOLI VENGONO VALUTATI?


I titoli valutabili vengono distinti in tipologie differenti , ben esplicitate nel modulo di domanda e differenziati in base al punteggio a cui danno diritto.


Tra i TITOLI GENERALI sono previsti i seguenti:


lettera A) : Promozione per merito distinto


Questo titolo si riferisce al "concorso per merito distinto" istituito nel 1958 e abolito insieme alle note di qualifica nel 1974 dai Decreti Delegati. Per ogni promozione di merito distinto sono previsti 3 punti
lettera B) : Superamento di pubblico concorso per esami relativo al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore


La valutazione è prevista per i concorsi ordinari che hanno determinato l'immissione in ruolo (concorso a cattedra), mentre sono esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione, o i corsi Ssis. Mobilità neo immessi in ruolo: 12 punti concorso ordinario, 0 alla Ssis


I concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia non sono valutabili nell'ambito della scuola primaria, così come, i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell'ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica; analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati.
I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria.
I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.
Per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza , al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza vengono attribuiti 12 punti. Si precisa che può essere valutato solo un pubblico concorso
lettera C) : Diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea
Vengono valutati i corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1°comma, legge n. 341/90) anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509.
Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).


Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SISS). Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l'accesso ai ruoli sia per il passaggio.
Per ogni diploma di specializzazione conseguito vengono attribuiti 5 punti
E' valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso e il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea.
lettera D) : Diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.


Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto.
Vengono valutati :
il diploma accademico di primo livello
la laurea di primo livello o laurea breve
 

Il diploma dell' Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)


Per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza vengono attribuiti 3 punti
lettera E) : Corso di perfezionamento e/o master di durata non inferiore ad un anno


Vengono valutati i corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, così come previsti dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni e i master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente.
Si precisa, inoltre, che i corsi tenuti a decorrere dall'anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.
Per ogni corso di perfezionamento e per ogni master di 1° o di 2° livello viene attribuito 1 punto
 

E' valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici e il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.

lettera F) : Diploma di laurea conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza


Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto.
Vengono valutati :
il diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie),
il diploma di laurea magistrale (specialistica),
il diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 – L. n. 228/2012)
Nelle note comuni della tabella di valutazione , alla nota 12 viene chiarito quanto segue:
Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF).
La laurea triennale o di I livello che consente l'accesso alla laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime.

Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto è un titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza. Pertanto alla laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-infanzia, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza; ai docenti in ruolo nella scuola dell'infanzia che siano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-primaria, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola dell'infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.

Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:
 
1) ai docenti titolari delle classi di concorso A031 e A032 in quanto titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza;
 
2) ai docenti titolari della classe di concorso A077 qualora riconosciuto come titolo valido ai fini
dell'accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2 bis L. n. 333/2001; art. 2, comma 4 bis L. n. 143/2004; art. 1, comma 605 L. n. 296/2006
Per ogni diploma di laurea vengono attribuiti 5 punti
lettera G) : Dottorato di ricerca
Per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca” vengono attribuiti 5 punti e si specifica che, in presenza di più di un titolo, ne viene valutato solo uno
lettera H) : Frequenza del corso di aggiornamento di formazione linguistica

Viene valutata, esclusivamente per la scuola primaria, la frequenza del corso di aggiornamento e formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, IRRE, INVALSI, INDIRE) e dell'università.
 
Per la frequenza del corso di formazione linguistica viene attribuito 1 punto e il punteggio viene attribuito per il conseguimento di un solo titolo linguistico
lettera I) : Partecipazione agli Esami di Stato
Viene valutata la partecipazione ai nuovi Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, in qualità di presidente di commissione o di commissario interno o di commissario esterno o come docente di sostegno all'alunno portatore di handicap che svolge l'esame (valido solo per gli aa.ss. 1998/99 – 1999/2000 e 2000/2001 in base alla legge n.425 del 10/12/97 e al DPR 23/7/1998 n.323).
 
Per ogni partecipazione agli Esami di Stato viene attribuito 1 punto
I titoli relativi a C), D), E), F), G), H), anche cumulabili tra di loro,sono valutati fino ad un massimo di 10 punti
NELLA DOMANDA DI MOBILITA' PROFESSIONALE (PASSAGGIO DI RUOLO E PASSAGGIO DI CATTEDRA) I TITOLI VALUTABILI SONO UGUALI A QUELLI VALIDI PER IL TRASFERIMENTO?

Oltre ai titoli indicati alle lettere A), B), C), D), E),F), G), H) e I), valutati anche per il trasferimento, nella domanda di mobilità professionale (passaggio di ruolo e di cattedra) vengono aggiunti i seguenti:
lettera B1) : Ulteriori concorsi pubblici per accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore
Vengono valutati ulteriori concorsi pubblici ordinari per esami e titoli per l'accesso ai ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza, diversi da quelli indicati alla lettera B.
 
Per ogni concorso vengono attribuiti 6 punti

lettera L) : Crediti professionali: servizio come utilizzato nella classe di concorso per cui è richiesto il passaggio
Viene valutato il servizio prestato in utilizzazione nello stesso posto o classe di concorso per cui è richiesto il passaggio.
Per ogni anno di servizio (e comunque per un periodo non inferiore a 180 gg.) vengono attribuiti punti 3

N.B. Non si valutano le abilitazioni

Il diploma magistrale conseguito entro il 2001-2002 da titolo al passaggio dall'infanzia alla primaria e viceversa








Lucio Ficara Giovedì, 05 Febbraio 2015 

 Nella mobilità di quest’anno c’è una novità che potrebbe fare comodo a chi insegna, in qualità di titolare, nella scuola dell’infanzia e desiderasse passare alla primaria o che viceversa da titolare alla primaria volesse transitare alla scuola dell’infanzia.
Infatti è utile sapere che, nella nota all’art.3 dell’ipotesi di contratto mobilità del 26 novembre 2014, è scritto quanto segue: “Conservano valore di abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, entro l’anno scolastico 2001-2002, ai sensi del D.M. 10/3/1997”. Per cui una docente di ruolo alla scuola dell’infanzia, che ha conseguito il diploma magistrale entro l’anno scolastico 2001-2002, avrebbe titolo a chiedere il passaggio di ruolo alla primaria in quanto il suo diploma è titolo abilitante per l’insegnamento alla scuola primaria. Nell’art. 3 su citato è evidenziato che possono chiedere il passaggio di ruolo nella scuola dell’infanzia, purché in possesso del titolo di studio e dell’abilitazione specifica all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia, e quindi anche il diploma conseguito nell’istituto magistrale entro il 2001-2002,  il personale insegnante delle scuole primarie, il personale delle scuole secondarie di I e II grado ivi compreso il personale diplomato ed anche il personale educativo.
Inoltre possono chiedere il passaggio alla scuola primaria, sempre con il suddetto titolo abilitante, il personale della scuola dell’infanzia, il personale insegnante nelle scuole secondarie di I e II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati, il personale educativo. Questa novità aumenterà notevolmente la percentuale di chi chiederà il passaggio di ruolo dalla scuola d’infanzia alla primaria e in qualche caso anche il viceversa.


mercoledì 21 gennaio 2015

ALCUNE FAQ SULL'ABOLIZIONE DELLE CASELLE PEC GOV.IT



Nel mese di dicembre avevamo dato notizia della graduale sospensione del servizio servizio di Postacertificat@ (CEC-PAC), dedicato esclusivamente alle comunicazioni tra cittadini e pubblica amministrazione, sarà progressivamente sospeso per far convergere tutte le comunicazioni di posta certificata su sistemi di PEC standard, abitualmente utilizzati nelle comunicazioni tra cittadini, professionisti e imprese.
Per ulteriori chiarimenti, segnaliamo le seguenti faq dell'Agenzia per l'Italia Digitale (aggiornate al 12/01/2015):

 

 

 

1. Cos’è la CEC-PAC?

 

La PostaCertificat@ o CEC-PAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino) è un servizio di comunicazione elettronica gratuito attraverso cui ogni cittadino può comunicare con gli uffici pubblici per:
  • richiedere/inviare informazioni;
  • inviare istanze/documentazione;
  • partecipare a concorsi pubblici;
  • ricevere documenti, informazioni e comunicazioni.
Il servizio fornisce tutte le garanzie delle caselle di posta elettronica certificata (PEC) ma può essere utilizzato solo per comunicare con le pubbliche amministrazioni (cioè con gli indirizzi di posta certificata delle Pubbliche Amministrazioni).

 

2. Come riconosco se la mia casella è una CEC-PAC?

 

Le caselle di PostaCertificat@ si riconoscono dall’estensione “@postacertificata.gov.it”.

 

3. Fino a quando funzionerà la mia casella CEC-PAC?

 

Fino al 17 marzo 2015 le caselle CEC PAC opereranno normalmente, sarà cioè possibile sia inviare che ricevere nuovi messaggi. Dal 18 marzo al 17 luglio 2015 non sarà più possibile inviare nuovi messaggi ma sarà comunque ancora possibile ricevere nuovi messaggi (ad esempio risposte a messaggi inviati prima del 18 marzo). Dal 18 luglio al 17 settembre 2015 sarà possibile accedere alla propria casella solo per leggere (ed eventualmente salvare sul proprio PC) i messaggi già ricevuti. Dal 18 settembre 2015 non sarà più possibile accedere alla propria casella.

 

4. Cosa succede se viene inviato un messaggio ad una casella CEC PAC dal 18 luglio 2015?

 

Dal 18 luglio 2015 i messaggi inviati alle caselle CEC PAC non saranno recapitati; da tale data infatti, le caselle non potranno più ricevere nuovi messaggi. L’impossibilità di consegnare il messaggio sarà notificata al mittente mediante apposito avviso  di “mancata consegna”, come previsto dai sistemi di posta elettronica certificata. In questo caso nessuna comunicazione si potrà ritenere giuridicamente perfezionata.

 

5. Devo pagare per la nuova PEC?

 

No. Tutti gli utenti CEC-PAC che ne faranno richiesta potranno usufruire gratuitamente, per un anno, di un indirizzo di PEC rilasciato da uno dei gestori PEC accreditati presso AgID. A partire dal secondo anno, per gli utenti che vorranno mantenere la PEC i costi da sostenere saranno quelli praticati sul mercato dai diversi gestori accreditati (attualmente i prezzi medi sono di circa 5 euro all’anno).

 

6. Qual è la differenza tra CEC-PAC e PEC?

 

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema telematico di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi. È quindi utilizzabile per comunicare con la P.A., professionisti,  imprese e privati cittadini.
La PostaCertificat@ (CEC-PAC) è un servizio idoneo a garantire una comunicazione esclusiva con la Pubblica Amministrazione. Pertanto, non può essere utilizzata per comunicazioni tra aziende, professionisti o tra cittadini.
In altri termini, la PEC oltre a poter svolgere tutte le funzioni della CEC PAC nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, può essere utilizzata anche per comunicare con le PEC possedute da altri cittadini, imprese e professionisti.

 

7. Come saprò quando e come attivare la casella PEC gratuita?

 

Le modalità di richiesta saranno disponibili sui siti AgID e PostaCertificat@ dal mese di febbraio 2015. Inoltre, una comunicazione riepilogativa sarà singolarmente inviata a tutti gli utenti di CEC-PAC.

 

8. Se attiverò la PEC gratuita, conserverò il mio indirizzo?

 

No. Purtroppo non sarà possibile conservare il proprio indirizzo in quanto il dominio “@postacertificata.gov.it” è strettamente legato al servizio CEC PAC. Al momento dell’attivazione dell’indirizzo PEC gratuito, l’utente potrà scegliere il nuovo indirizzo, considerando che questo in ogni caso avrà il suffisso del gestore del servizio PEC prescelto.

 

9. La casella PEC gratuità sarà una PEC-ID?

 

La PEC fornita in sostituzione della casella "@postacertificata.gov.it" non sarà una PEC-ID (così come non lo era la casella CEC-PAC).





sabato 10 gennaio 2015

Supplenze da Graduatorie di istituto su posti vacanti al 31 agosto o 30 giugno? La normativa




di Lalla 

A offrire un quadro normativo è l'Ufficio Scolastico di Benevento, che si occupa delle supplenze su posti vacanti assegnati dal Dirigente Scolastico dalle graduatorie di istituto in seguito all'esaurimento delle graduatorie provinciali.

Con tale pubblicazione l'Ufficio Scolastico risponde ai quesiti in ordine al temine di durata (31 agosto o 30 giugno) delle supplenze conferite da Graduatorie di istituto.
Cosa si intende per posto "vacante": è il posto libero dopo i trasferimenti degli insegnanti di ruolo, nonchè resosi disponibile entro il 31 dicembre di ciascun anno scolastico, che non sia stato possibile coprire con docenti di ruolo e, in una prima fase, tramite lo scorrimento delle Graduatorie ad esaurimento, per cui si rende necessario fare ricorso alle Graduatorie di istituto.

L'Ufficio Scolastico di Benevento conferma la normativa, operando un distinguo tra personale docente e ATA, facendo riferimento ai rispettivi Regolamenti delle supplenze

Personale docente

I Dirigenti Scolastici conferiscono supplenze utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti tipologie

a) supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento

b) supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno scolastico.

N.B. Supplenza annuale = fino al 31 agosto
 
Supplenza fino al termine delle attività didattiche = 30 giugno
Si ribadisce pertanto che la gestione del posto disponibile da assegnare a supplenze è sempre di competenza delle Graduatorie ad esaurimento e solo se queste sono esaurite si passa alle Graduatorie di istituto.
Ovviamente, come già sottolineato, anche quando la supplenza viene attribuita dal Dirigente Scolastico la tipologia del posto non cambia.
 
Discorso diverso invece per il Personale Ata

In caso di esaurimento delle graduatorie permanenti le eventual residue disponibilità sono assegnate dai Dirigenti Scolastici mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine dell'attività didattica.


Handicap e tecnologia: è un facilitatore per l’inclusione, ma poco utilizzato






La tecnologia può svolgere una funzione di “facilitatore” nel processo di inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, soprattutto nel caso in cui la postazione informatica è situata all’interno della classe in cui è presente l’alunno. 

A dirlo l'Istat nel suo annuale report sull'integrazione degli alunni.

Nel corso dell’indagine, alle scuole è stato chiesto di segnalare la presenza di postazioni informatiche con periferiche hardware speciali e software specifici per la didattica rivolta ad alunni con diverse tipologie di disabilità. Le informazioni di seguito presentate rappresentano, nel loro insieme, una misura della disponibilità di questi ausili. Nello specifico, è stata misurata la presenza delle postazioni, la loro disponibilità quotidiana (presenza delle postazioni in classe) e il reale utilizzo della tecnologia nella didattica da parte dei docenti di sostegno.
Più di un quarto delle scuole primarie e secondarie di primo grado non ha ancora postazioni informatiche destinate alle persone con disabilità, con percentuali più elevate nel Mezzogiorno (il 42,8% delle scuole primarie e il 36,3% delle scuole secondarie); la percentuale più bassa si riscontra al Centro, con il 34,3 di scuole primarie e il 29,7 di scuole secondarie.

Le scuole primarie e secondarie di primo grado più dotate di postazioni informatiche adattate sono situate in Emilia-Romagna (84,3% delle scuole) e Toscana (90,4). Nel caso della scuola primaria, le percentuali più basse si registrano in Valle d’Aosta (63,4% delle scuole), per la scuola secondaria di I grado in Molise (67,9% delle scuole).

Le postazioni informatiche adattate adibite all’inclusione scolastica sono situate prevalentemente in laboratori dedicati (38,3% delle scuole primarie e 40,9% delle scuole secondarie di primo grado). Il 24% circa delle scuole di entrambi gli ordini scolastici è dotato di postazioni informatiche adattate nella classe dell’alunno con disabilità, mentre la percentuale di scuole con postazioni informatiche adattate in aule specifiche per il sostegno è il 17% nelle scuole primarie e il 30,1% nelle scuole secondarie di primo grado.

La tecnologia nella didattica non viene utilizzata dal 14,9% delle scuole primarie e dal 10,3% di quelle secondarie di primo grado con punte massime in Valle d’Aosta per le scuole primarie (38,8%) e Basilicata per le scuole secondarie di primo grado (22,9%).

È elevata su tutto il territorio nazionale (circa un quarto per entrambi gli ordini scolastici) la percentuale di scuole dove nessun insegnante di sostegno ha frequentato corsi specifici in materia di tecnologie educative per gli alunni con disabilità con punte massime in Valle d’Aosta (55,3% delle scuole primarie e 38,1% delle scuole secondarie di primo grado). Un altro quarto di scuole, invece, ha tutto il personale di sostegno formato con corsi specifici.




150mila assunzioni, anche da Graduatoria d'Istituto? Giannini: ci stiamo riflettendo





 di Anselmo Penna
 

L'argomento torna sul quotidiano La Repubblica con il Ministro Giannini che affronta le modalità delle 150mila assunzioni. Si pensa a delle modifiche.

Il Ministro afferma che il tetto massimo è di 148mila, ma che il lavoro sarà offerto "anche a chi non sarà in grado di accettarlo o non lo vorrà fare." Ciò significa che i 148mila posti, previsti nel documento La Buona Scuola per l'esaurimento delle Graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie del concorso 2012 potrebbero anche essere più del previsto per ottenere l'effettivo svuotamento delle suddette graduatorie.  

Una seconda domanda, conseguenza di questa situazione, riguarda la possibilità di estendere le assunzioni anche agli iscritti in Graduatoria d'istituto. "E' in corso una riflessione  - afferma la Giannini - Di certo, elimineremo la logica delle graduatorie, una piaga sociale".

Una conferma delle anticipazioni date nei giorni scorsi dalla stessa testata Repubblica.it, che addirittura ipotizzava la richiesta da parte di alcuni esponenti PD, di una divisione delle assunzioni: 100mila da Gae e 40mila da Gi. O quella di Italia Oggi, probabilmente più plausibile alla luce delle risposte di oggi del Ministro Giannini, che ritiene si stia riflettendo sull'assunzione di circa mille docenti delle Graduatorie d'istituto, che avrebbero il requisito di più di 36 mesi di servizio con contratto su posto vacante e disponibile, ossia il requisito indicato dalla sentenza della Corte di Giustizia europea del 26 novembre 2014.

sabato 27 dicembre 2014

Ai prof. toccano fino a 9 giorni di permessi retribuiti





La Tecnica della Scuola – 23/12/2014 –

Lucio Ficara Lunedì, 22 Dicembre 2014

Quanti giorni di permesso retribuito ha diritto il docente di ruolo? A questa domanda molti rispondono che per norma contrattuale il docente a tempo indeterminato ha diritto, per motivi personali o familiari, a soli tre giorni di permesso retribuito. Ma non è così.

Guardando bene tra le righe del contratto collettivo questi tre giorni, potrebbero allungarsi fino a diventare nove. Infatti il comma 2 dell’art. 15 del CCNL della scuola 2006-2009, riferito ai permessi retribuiti dei docenti con contratto a tempo indeterminato, dispone che tali insegnanti hanno diritto, a domanda, nell’anno scolastico, ad usufruire di tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.
Inoltre nello stesso comma viene specificato che,  per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, dello stesso contratto scuola, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

Questo significa che se un docente di ruolo ha già fruito dei tre giorni di permesso retribuito, potrebbe decidere, se ne dovesse avere necessità, di fruire anche dei 6 giorni di ferie con le stesse modalità dell’art. 15, senza quindi dovere attendere la concessione del dirigente scolastico, che sarebbe subordinata alla possibilità di avere personale in servizio disponibile, senza oneri aggiuntivi di spesa, a sostituire il docente che fruisce delle ferie.
Se il docente dovesse richiedere i 6 giorni di ferie con la modalità del comma 2 art. 15 del CCNL scuola vigente, il dirigente scolastico non avrebbe la possibilità di non accogliere l’istanza, ma dovrebbe solamente prendere atto della correttezza formale della richiesta, che deve essere corredata di apposita documentazione anche autocertificata.

Questa norma ha creato, nel corso di questi ultimi 5 anni, innumerevoli contenziosi, che hanno visto intervenire più volte i vari giudici del lavoro. Nella quasi totalità dei casi, dove il dirigente scolastico ha negato il diritto del permesso, disquisendo sulle motivazioni della richiesta, l’intervento del giudice del lavoro ha dato ragione al docente, ritenendo il comportamento del dirigente scolastico antisindacale. Tuttavia, è giusto ricordare che questa tipologia di permesso retribuito, pur essendo un diritto e non una concessione, dovrebbe essere richiesto  con  parsimonia e quando è realmente necessario e non come qualche volta capita per  tutte le evenienze, quasi fossero permessi obbligatori come le ferie.

Quanto detto è anche ribadito da una recentissima nota dell’USR Calabria che riprende la nota prot. n. 17637 del 18/12/2014 dell’ARAN, in cui è scritto che se i 6 giorni di ferie a disposizione durante le attività didattiche saranno fruiti come “permessi personali o familiari” il docente con contratto a tempo indeterminato avrà in totale 9 giorni (3+6) sottratti alla discrezionalità del dirigente, naturalmente se documentati anche con autocertificazione.