giovedì 12 febbraio 2015

Cessazioni per la cd. sesta salvaguardia





Con nota prot. n. 4441 del 9/02/2015 il Miur ha comunicato che entro il 2 marzo 2015 potranno presentare domanda di cessazione dal servizio i soggetti che abbiano ricevuto comunicazione dall'Inps di essere rientrati tra i beneficiari della cd. Sesta salvaguardia ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. d), della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
Si tratta dei lavoratori che nel corso del 2011 abbiano fruito di un congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5  febbraio 1992, n. 104.
Secondo la legge n. 147, tali lavoratori possono accedere al trattamento pensionistico con i requisiti vigenti prima dell’entrata in vigore del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011.

La domanda deve essere presentata in modalità cartacea secondo il modello allegato alla nota stessa.

Il Miur sottolinea l'urgenza per la convalida delle cessazioni al SIDI da parte degli A.T.P. di competenza e delle segreterie scolastiche.



Visite specialistiche personale della scuola: nuovi chiarimenti e vecchie conferme






di Lalla

Anche l'Ufficio Scolastico di Venezia interviene sulla questione dei permessi per visite specialistiche, confermando l'interpretazione evidente nella nota Miur del 29 maggio 2014 e sempre sostenuta da OrizzonteScuola.it

La Nota Miur n. 5181 del 22 aprile 2014 prevede per i dipendenti pubblici che devono sottoporsi a visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, la fruizione di permessi e non più assenze per malattia.
Il Miur, con successivo avviso del 29 maggio 2014 ha precisato che le disposizioni di tale nota sono efficaci esclusivamente nei confronti del personale amministrativo appartenente al comparto Ministeri e non riguardano pertanto il personale della scuola.


Ne consegue che le assenze del personale della scuola per visite specialistiche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, continuano ad essere regolate dagli specifici articoli del CCNL comparto scuola del 2007. La circolare dell'Ufficio Scolastico di Venezia


Il chiarimento altro non è che una conferma per i lettori di OrizzonteScuola.it, anche se si  vuole ribadire la necessità di non abbassare l'attenzione su un argomento molto delicato che è quello del diritto alla salute dei lavoratori. Visite specialistiche. Nota di chiarimento Miur, ma è valida solo per i dipendenti del dicastero non per il personale della scuola di Paolo Pizzo


E allora, come comportarsi nel caso in cui è necessario assentarsi per visita specialistica? Il Decreto Legge n. 98 del 2011 stabilisce che nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.


ATA nuovi tagli. Conferma, lasceranno il posto ai soprannumerari delle province








di redazione

Confermata la nostra indiscrezione circa il passaggio dei soprannumerari delle province nei ruoli delle segreterie ATA. Il taglio di 2.200 posti aumenterà.

Terminata la riunione tra sindacati e Ministero relativamente agli organici ATA. Confermato il taglio dei 2.200 posti tra collaboratori e assistenti amministrativi per effetto dei tagli contenuti nella legge di stabilità.

Ma non basta. Infatti, dalla trasformazione delle province il "città metropolitane" sarà tagliato circa il 30/50% dei finanziamento con conseguente necessità di ridurre gli organici.

Prepensionamento per i soprannumerari, certo, ma laddove non sarà possibile si ricorrerà al passaggio in altra amministrazione. Il comma 425 della Legge di Stabilità prevede una ricognizione in tutta la pubblica amministrazione (con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca) dei posti da destinare alla ricollocazione del personale soprannumerario delle province. Segreterie scolastiche incluse.

Oggi al Ministero è stato confermato quanto anticipato dalla nostra redazione. "I precari ATA sarebbero costretti - scrive la CISL in un comunicato - a lasciare il posto ai dipendenti in esubero delle province."
"È una scelta che non esitiamo a definire aberrante, - commenta Scrima - perché  non è certo togliendolo ad altri che si può pensare di difendere il lavoro tagliato con scelte di cosiddetta 'razionalizzazione', improvvisate e demagogiche."



giovedì 5 febbraio 2015

Visualizzazione posizioni III fascia ATA provvisorie su Istanze On Line




di Giovanni Picone


Per chi interessa, il problema è nella programmazione del codice html di Istanze OnLine, in cui manca l'anno di riferimento nella select quando si genera il link alla pagina dei singoli profili.

Ecco come ha risolto Giovanni Picone (usando Internet Explorer come browser):

1 -  In Istanze Online vado sul codice del Profilo  

      professionale per cui sono inserito in graduatoria 
      III fascia, ad esempio Assistenze Tecnico, clicco 
      quindi su AT.

2 -  Si apre la pagina in cui dovrebbe visualizzare la 

      posizione nelle varie scuole  e che, come per tutti
      finora, rimane vuota.

3 -  Vado sulla barra degli indirizzi del browser, dove 

      c'e' l'indirizzo della pagina 
      visualizzata.

4 -  Vado alla fine della riga e scrivo, senza 

       aggiungere spazi o altro, la scritta
      "&selectAnno=201415" senza i doppi apici.

5 -  Premo invio per ricaricare la pagina. A questo 

       punto verrà visualizzata 
      (finalmente) la posizione nelle varie scuole.

6 -  Ripetere il procedimento per gli altri profili che interessano.











Mobilità 2015, titoli che danno punteggio nel trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra





di Giovanna Onnis 

Concorso ordinario, laurea, master e corsi di perfezionamento, partecipazione agli Esami di Stato. Il punteggio per i titoli nelle domande di trasferimento. Tabella invariata nell'ipotesi di contratto 2015/16.


La valutazione dei titoli, nella domanda di mobilità, è disciplinata dalla  tabella (ALL. D Tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi –lettera A, parte III , valida per la domanda di trasferimento e lettera B, parte II, valida per la mobilità professionale (passaggio di ruolo e di cattedra). I titoli dichiarati devono essere acquisiti entro la data di scadenza della domanda di mobilità. Non è consentito inserire con riserva titoli non ancora posseduti entro il termine di scadenza


QUALI TITOLI VENGONO VALUTATI?


I titoli valutabili vengono distinti in tipologie differenti , ben esplicitate nel modulo di domanda e differenziati in base al punteggio a cui danno diritto.


Tra i TITOLI GENERALI sono previsti i seguenti:


lettera A) : Promozione per merito distinto


Questo titolo si riferisce al "concorso per merito distinto" istituito nel 1958 e abolito insieme alle note di qualifica nel 1974 dai Decreti Delegati. Per ogni promozione di merito distinto sono previsti 3 punti
lettera B) : Superamento di pubblico concorso per esami relativo al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore


La valutazione è prevista per i concorsi ordinari che hanno determinato l'immissione in ruolo (concorso a cattedra), mentre sono esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione, o i corsi Ssis. Mobilità neo immessi in ruolo: 12 punti concorso ordinario, 0 alla Ssis


I concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia non sono valutabili nell'ambito della scuola primaria, così come, i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell'ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica; analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati.
I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria.
I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.
Per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza , al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza vengono attribuiti 12 punti. Si precisa che può essere valutato solo un pubblico concorso
lettera C) : Diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea
Vengono valutati i corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1°comma, legge n. 341/90) anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509.
Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).


Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SISS). Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l'accesso ai ruoli sia per il passaggio.
Per ogni diploma di specializzazione conseguito vengono attribuiti 5 punti
E' valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso e il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea.
lettera D) : Diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.


Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto.
Vengono valutati :
il diploma accademico di primo livello
la laurea di primo livello o laurea breve
 

Il diploma dell' Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)


Per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza vengono attribuiti 3 punti
lettera E) : Corso di perfezionamento e/o master di durata non inferiore ad un anno


Vengono valutati i corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, così come previsti dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni e i master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente.
Si precisa, inoltre, che i corsi tenuti a decorrere dall'anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.
Per ogni corso di perfezionamento e per ogni master di 1° o di 2° livello viene attribuito 1 punto
 

E' valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici e il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.

lettera F) : Diploma di laurea conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza


Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto.
Vengono valutati :
il diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie),
il diploma di laurea magistrale (specialistica),
il diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 – L. n. 228/2012)
Nelle note comuni della tabella di valutazione , alla nota 12 viene chiarito quanto segue:
Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF).
La laurea triennale o di I livello che consente l'accesso alla laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime.

Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto è un titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza. Pertanto alla laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-infanzia, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza; ai docenti in ruolo nella scuola dell'infanzia che siano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-primaria, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola dell'infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.

Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:
 
1) ai docenti titolari delle classi di concorso A031 e A032 in quanto titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza;
 
2) ai docenti titolari della classe di concorso A077 qualora riconosciuto come titolo valido ai fini
dell'accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2 bis L. n. 333/2001; art. 2, comma 4 bis L. n. 143/2004; art. 1, comma 605 L. n. 296/2006
Per ogni diploma di laurea vengono attribuiti 5 punti
lettera G) : Dottorato di ricerca
Per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca” vengono attribuiti 5 punti e si specifica che, in presenza di più di un titolo, ne viene valutato solo uno
lettera H) : Frequenza del corso di aggiornamento di formazione linguistica

Viene valutata, esclusivamente per la scuola primaria, la frequenza del corso di aggiornamento e formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, IRRE, INVALSI, INDIRE) e dell'università.
 
Per la frequenza del corso di formazione linguistica viene attribuito 1 punto e il punteggio viene attribuito per il conseguimento di un solo titolo linguistico
lettera I) : Partecipazione agli Esami di Stato
Viene valutata la partecipazione ai nuovi Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, in qualità di presidente di commissione o di commissario interno o di commissario esterno o come docente di sostegno all'alunno portatore di handicap che svolge l'esame (valido solo per gli aa.ss. 1998/99 – 1999/2000 e 2000/2001 in base alla legge n.425 del 10/12/97 e al DPR 23/7/1998 n.323).
 
Per ogni partecipazione agli Esami di Stato viene attribuito 1 punto
I titoli relativi a C), D), E), F), G), H), anche cumulabili tra di loro,sono valutati fino ad un massimo di 10 punti
NELLA DOMANDA DI MOBILITA' PROFESSIONALE (PASSAGGIO DI RUOLO E PASSAGGIO DI CATTEDRA) I TITOLI VALUTABILI SONO UGUALI A QUELLI VALIDI PER IL TRASFERIMENTO?

Oltre ai titoli indicati alle lettere A), B), C), D), E),F), G), H) e I), valutati anche per il trasferimento, nella domanda di mobilità professionale (passaggio di ruolo e di cattedra) vengono aggiunti i seguenti:
lettera B1) : Ulteriori concorsi pubblici per accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore
Vengono valutati ulteriori concorsi pubblici ordinari per esami e titoli per l'accesso ai ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza, diversi da quelli indicati alla lettera B.
 
Per ogni concorso vengono attribuiti 6 punti

lettera L) : Crediti professionali: servizio come utilizzato nella classe di concorso per cui è richiesto il passaggio
Viene valutato il servizio prestato in utilizzazione nello stesso posto o classe di concorso per cui è richiesto il passaggio.
Per ogni anno di servizio (e comunque per un periodo non inferiore a 180 gg.) vengono attribuiti punti 3

N.B. Non si valutano le abilitazioni