di
Giovanna Onnis
Concorso ordinario, laurea, master e corsi di perfezionamento,
partecipazione agli Esami di Stato. Il punteggio per i titoli nelle
domande di trasferimento. Tabella invariata nell'ipotesi di contratto
2015/16.
La valutazione dei titoli, nella domanda di mobilità, è disciplinata
dalla tabella (ALL. D Tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi
–lettera A, parte III , valida per la domanda di trasferimento e lettera
B, parte II, valida per la mobilità professionale (passaggio di ruolo e
di cattedra). I titoli dichiarati devono essere acquisiti entro la data di scadenza della domanda di mobilità. Non è consentito inserire con riserva titoli non ancora posseduti entro il termine di scadenza
QUALI TITOLI VENGONO VALUTATI?
I titoli valutabili vengono distinti in tipologie differenti , ben
esplicitate nel modulo di domanda e differenziati in base al punteggio a
cui danno diritto.
Tra i TITOLI GENERALI sono previsti i seguenti:
lettera A) : Promozione per merito distinto
Questo titolo si riferisce al "concorso per merito distinto"
istituito nel 1958 e abolito insieme alle note di qualifica nel 1974 dai
Decreti Delegati. Per ogni promozione di merito distinto sono previsti 3
punti
lettera B) : Superamento di pubblico concorso per esami relativo al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore
La valutazione è prevista per i concorsi ordinari che hanno
determinato l'immissione in ruolo (concorso a cattedra), mentre sono
esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o
dell'idoneità all'insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari
ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione, o i corsi Ssis. Mobilità neo immessi in ruolo: 12 punti concorso ordinario, 0 alla Ssis
I concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia non sono
valutabili nell'ambito della scuola primaria, così come, i concorsi
ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili
nell'ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica;
analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella
scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell'ambito
del ruolo dei docenti diplomati.
I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria.
I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da
considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di
insegnamento.
Per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e
titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza , al momento della
presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a
quello di appartenenza vengono attribuiti 12 punti. Si precisa che può
essere valutato solo un pubblico concorso
lettera C) : Diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea
Vengono valutati i corsi previsti dagli statuti delle università
(art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale
presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 -
1°comma, legge n. 341/90) anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90,
art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche
di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi
della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di
prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n.
341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509.
Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di
perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento
universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che
presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione
(durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei
singoli anni e un esame finale).
Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di
Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di
disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale
riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si
valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per
l'insegnamento nella scuola secondaria (SISS). Detti titoli non
possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in
quanto validi sia per l'accesso ai ruoli sia per il passaggio.
Per ogni diploma di specializzazione conseguito vengono attribuiti 5 punti
E' valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni
accademici o di corso e il punteggio va attribuito al personale in
possesso di laurea.
lettera D) : Diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.
Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per
l'accesso al ruolo d'appartenenza o per il conseguimento del passaggio
richiesto.
Vengono valutati :
il diploma accademico di primo livello
la laurea di primo livello o laurea breve
Il diploma dell' Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)
Per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio
attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza vengono
attribuiti 3 punti
lettera E) : Corso di perfezionamento e/o master di durata non inferiore ad un anno
Vengono valutati i corsi di perfezionamento di durata non inferiore
ad un anno, così come previsti dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge
n.341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive
modifiche ed integrazioni e i master di 1° o di 2° livello attivati
dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari
statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica
statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o
nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente.
Si precisa, inoltre, che i corsi tenuti a decorrere dall'anno
accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale,
con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e
con esame finale.
Per ogni corso di perfezionamento e per ogni master di 1° o di 2° livello viene attribuito 1 punto
E' valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici e
il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.
lettera F) : Diploma di laurea conseguito oltre al titolo di
studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza
Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per
l'accesso al ruolo d'appartenenza o per il conseguimento del passaggio
richiesto.
Vengono valutati :
il diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie),
il diploma di laurea magistrale (specialistica),
il diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma
rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 – L. n. 228/2012)
Nelle note comuni della tabella di valutazione , alla nota 12 viene chiarito quanto segue:
Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi
di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto Superiore di
Educazione Fisica (ISEF).
La laurea triennale o di I livello che consente l'accesso alla laurea
specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulteriore
punteggio rispetto a queste ultime.
Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si
valuta in quanto è un titolo richiesto per l'accesso al ruolo di
appartenenza. Pertanto alla laurea in scienze della formazione primaria
con indirizzo-infanzia, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo
della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti
in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo
di appartenenza; ai docenti in ruolo nella scuola dell'infanzia che
siano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con
indirizzo-primaria, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della
scuola dell'infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in
quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di
appartenenza.
Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:
1) ai docenti titolari delle classi di concorso A031 e A032 in quanto titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza;
2) ai docenti titolari della classe di concorso A077 qualora riconosciuto come titolo valido ai fini
dell'accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2 bis L. n.
333/2001; art. 2, comma 4 bis L. n. 143/2004; art. 1, comma 605 L. n.
296/2006
Per ogni diploma di laurea vengono attribuiti 5 punti
lettera G) : Dottorato di ricerca
Per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca” vengono
attribuiti 5 punti e si specifica che, in presenza di più di un titolo,
ne viene valutato solo uno
lettera H) : Frequenza del corso di aggiornamento di formazione linguistica
Viene valutata, esclusivamente per la scuola primaria, la frequenza
del corso di aggiornamento e formazione linguistica e glottodidattica
compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli
Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni
scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE IRRE, CEDE, BDP oggi,
rispettivamente, IRRE, INVALSI, INDIRE) e dell'università.
Per la frequenza del corso di formazione linguistica viene attribuito 1
punto e il punteggio viene attribuito per il conseguimento di un solo
titolo linguistico
lettera I) : Partecipazione agli Esami di Stato
Viene valutata la partecipazione ai nuovi Esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, in qualità di
presidente di commissione o di commissario interno o di commissario
esterno o come docente di sostegno all'alunno portatore di handicap che
svolge l'esame (valido solo per gli aa.ss. 1998/99 – 1999/2000 e
2000/2001 in base alla legge n.425 del 10/12/97 e al DPR 23/7/1998
n.323).
Per ogni partecipazione agli Esami di Stato viene attribuito 1 punto
I titoli relativi a C), D), E), F), G), H), anche cumulabili tra di loro,sono valutati fino ad un massimo di 10 punti
NELLA DOMANDA DI MOBILITA' PROFESSIONALE (PASSAGGIO DI RUOLO E
PASSAGGIO DI CATTEDRA) I TITOLI VALUTABILI SONO UGUALI A QUELLI VALIDI
PER IL TRASFERIMENTO?
Oltre ai titoli indicati alle lettere A), B), C), D), E),F), G), H) e
I), valutati anche per il trasferimento, nella domanda di mobilità
professionale (passaggio di ruolo e di cattedra) vengono aggiunti i
seguenti:
lettera B1) : Ulteriori concorsi pubblici per accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore
Vengono valutati ulteriori concorsi pubblici ordinari per esami e
titoli per l'accesso ai ruoli di livello pari o superiore a quello di
appartenenza, diversi da quelli indicati alla lettera B.
Per ogni concorso vengono attribuiti 6 punti
lettera L) : Crediti professionali: servizio come utilizzato nella classe di concorso per cui è richiesto il passaggio
Viene valutato il servizio prestato in utilizzazione nello stesso posto o classe di concorso per cui è richiesto il passaggio.
Per ogni anno di servizio (e comunque per un periodo non inferiore a 180 gg.) vengono attribuiti punti 3
N.B. Non si valutano le abilitazioni