A
tre anni di distanza si avvicina il tempo di apertura dei termini per
l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale
docente, ed il clima è già infuocato a causa, o forse grazie, ad una
recentissima pronuncia resa dal Consiglio di Stato in sede consultiva
Il supremo consesso della
Giustizia amministrativa, con un parere dell’11/9/2013 della seconda
sezione, reso su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
proposto da un nutrito gruppo di docenti avverso il D.M. del
Miur 13 luglio 2011, n. 62, nella parte in cui, disponendo che nelle
graduatorie di circolo e di istituto non possa essere inserito in I e II
fascia il personale docente non presente nella graduatoria ad
esaurimento, prevede che in II fascia non possono essere inseriti i
docenti in possesso del diploma di scuola o di istituto magistrale
conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, ha
evidenziato che il diploma di scuola o di istituto magistrale
conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, sia da considerarsi
“abilitante ex lege” e quindi ai docenti che lo posseggono deve essere
riconosciuto il diritto a essere inseriti nella seconda fascia delle
graduatorie di istituto.
Sul prossimo numero della Tecnica della Scuola un articolo di approfondimento sull’argomento.
In allegato pronunciamento del Consiglio di Stato
tratto da: http://www.tecnicadellascuola.it
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