Con l’art.4,
comma 16 bis, della Legge n.125/13, di conversione della Decreto Legge
n.101/13, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 0ttobre 2013,
n.255, sono state apportate alcune importanti modifiche alla normativa
in vigore, riguardanti la modalità di giustificazione dell’assenza per
visite, terapie e prestazioni specialistiche dei dipendenti pubblici. Si
riporta il testo della norma:
"16-bis.
All'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «l'assenza e' giustificata» sono sostituite dalle seguenti: «il permesso e' giustificato»;
b) dopo le parole: «di attestazione» sono inserite le seguenti: «anche in ordine all'orario,»;
c) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.
Pertanto, per effetto delle predette modificazioni ed aggiunte
l'art.55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, recante il titolo "Controllo delle assenze" risulta essere il
seguente:
"5-ter.
Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di
visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (ndr: IL PERMESSO E' GIUSTIFICATO) mediante la presentazione di attestazione (ndr: ANCHE IN ORDINE ALL'ORARIO)
rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno
svolto la visita o la prestazione O TRASMESSA DA QUEST'ULTIMI MEDIANTE
POSTA ELETTRONICA";
Il
testo previgente del co. 5-ter dell’art.55 septies del d.lgs n.165/2001
prevedeva in primo luogo che, nel caso in cui l'assenza per malattia
abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni
specialistiche od esami diagnostici il permesso é giustificato mediante
la presentazione di attestazione anche in ordine all'orario, rilasciata
dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o
la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta
elettronica".
Appare dunque evidente come il legislatore, con la Legge n.125/13 abbia operato la sostituzione del termine “assenza” in quello di “permesso”
in riferimento alle c.d. visite specialistiche. in virtù di tale
modifica, qualsiasi visita specialistica, prestazione sanitaria o esame
dovrà essere valutata preventivamente dal dirigente e soggetta al suo
“permesso”.
La
disposizione inoltre, indica chiaramente che, ai fini della fruizione
“concreta” del permesso da parte di tutti i dipendenti pubblici
(contrattualizzati e non), l’attestazione dovrà riportare per il
futuro, anche l’orario relativo alla permanenza presso lo studio o
struttura medica anche privata. Infine, nell’adeguarsi
all’orientamento finalizzato alla utilizzazione dei sistemi digitali
quali strumenti di risparmio, la nuova disposizione prevede inoltre che,
l’attestato possa essere trasmesso dalle strutture mediche mediante
posta elettronica.
Contemporanea effettuazione della visita e assenza per malattia
Nel caso di concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa,
trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione
dell’assenza per malattia. In pratica, il medico curante redige la
relativa attestazione di malattia che viene comunicata
all’amministrazione secondo le consuete modalità e, in caso di controllo
medico legale, l’assenza dal domicilio dovrà essere giustificata
mediante la produzione all’amministrazione, da parte del dipendente,
dell’attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva
l’avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura
stessa). Ovviamente, il ricorso all’istituto dell’assenza per malattia
comporta la conseguente applicazione della disciplina legale e
contrattuale in ordine al trattamento giuridico ed economico.
Terapie continuative
Possono verificarsi anche situazioni in cui il dipendente soffra di
una determinata patologia che richieda la necessità di sottoporsi
periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti
incapacità al lavoro. In questi casi la Funzione Pubblica ritiene che
possa essere sufficiente anche un’unica certificazione (volendo anche
cartacea) del medico curante che attesti la necessità di trattamenti
sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o
un calendario stabilito dal medico stesso. Gli interessati dovranno
produrre tale certificazione all’amministrazione prima dell’inizio della
terapia, fornendo il calendario previsto, facendola seguire dalle
singole attestazioni di presenza dalle quali risulti l’effettuazione
delle terapie nelle singole giornate. In questi casi l’attestazione di
presenza dovrà contenere anche l’indicazione che la prestazione è
somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapia prescritto
dal medico curante.
Possibilità di utilizzo della dichiarazione sostitutiva
L’attestazione di presenza può anche essere documentata mediante
dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del combinato
disposto degli artt. 47 e 38 del d.P.R. n. 445 del 2000 . In tal caso,
le amministrazioni dovranno richiedere dichiarazioni dettagliate e
circostanziate, nonché attivare i necessari controlli sul loro
contenuto, provvedendo alla segnalazione all’autorità giudiziaria penale
e procedendo per l’accertamento della responsabilità disciplinare nel
caso di dichiarazioni mendaci.

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