di
Paolo Pizzo - La guida riguarda tutto il personale, dai supplenti temporanei ai
supplenti con contratto al 30 giugno, ai supplenti con contratto al 31
agosto, al personale assunto a tempo indeterminato (anche per questi
ultimi ci sono infatti delle novità).
Il riferimento è la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di
stabilità per il 2013) e la nota del 4 settembre 2013 prot n. 72696 del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
La novità maggiore riguarda la monetizzazione delle ferie per i
docenti assunti a tempo determinato per supplenza temporanea o fino al
30/6.
COSA AVVENIVA PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE?
Che al personale assunto a tempo determinato, assunto per supplenza
breve, fino al termine delle lezioni o fino al 30/6, le ferie non fruite
durante il rapporto di lavoro venivano monetizzate.
Con l’entrata in vigore della legge ciò non è più possibile: le ferie
saranno ora monetizzate nella misura data dai giorni di ferie
spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel
periodo contrattuale.
Ma ci sono altre due novità.
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Una è data da cosa debba intendersi per periodo di “sospensione delle
lezioni”: oltre a luglio ed agosto, anche i primi giorni di settembre e
gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze
natalizia e pasquale, l'eventuale SOSPENSIONE per l'organizzazione dei
seggi elettorali e per i concorsi, ecc.
Dal momento che ci si riferisce sempre a “SOSPENSIONE delle lezioni”,
che è altra cosa rispetto alla CHIUSURA della scuola, sono comunque DA
ESCLUDERE i giorni di occupazione della scuola, i giorni in cui la
scuola è stata chiusa per cause di forza maggiore (disinfestazione,
neve, ghiaccio ecc.) o per decisione del Consiglio di Istituto.
Tali eventuali giorni, quindi, non dovranno essere per nessun motivo sottratti al numero di ferie spettanti.
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L’altra novità è che il risultato delle ferie che
dovranno essere monetizzate è dato dalla differenza tra i giorni di
ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione
di fruire delle ferie A NULLA RILEVANDO SE DETTE FERIE SIANO STATE
EFFETTIVAMENTE FRUITE.
Ciò vuol dire che se il docente durante la sospensione delle lezioni
in cui è possibile fruire delle ferie di fatto non richiede di fruirle,
comunque ai fini della monetizzazione tali giorni saranno sottratti al
monte ferie spettantegli.
Ciononostante ricordiamo alle scuole che è ILLEGITTIMO collocare in
ferie d’ufficio il personale, e che non a caso la relativa
monetizzazione delle ferie deve avvenire, come in precedenza, SOLO ALLA
FINE DEL CONTRATTO.
La scuola quindi non può far nessun “ragionamento” a priori sul
periodo di sospensione delle lezioni, come può essere quello delle
vacanze di Natale, e il conto delle ferie spettanti lo deve fare solo al
termine del contratto del supplente.
Non valgono quindi alcuni ragionamenti che circolano nelle scuole del
tipo “siccome i giorni di sospensione delle lezioni li dobbiamo
sottrarre al monte ferie spettanti allora collochiamo il docente in
ferie d’ufficio”.
Nonostante qualcuno pensi che sia comunque inutile un ragionamento
anziché un altro (“tanto le ferie me le tolgono lo stesso…”) noi
difendiamo il principio secondo cui è sempre e comunque il docente che
richiede le ferie, e per nessun motivo, in assenza di una esplicita
richiesta, il dirigente potrà collocarlo in ferie d’ufficio durante le
vacanze di Natale.
Pertanto, ricordiamo che la fruizione delle ferie e la monetizzazione delle stesse sono due aspetti che vanno distinti.
Alla scuola spetta solo il secondo aspetto, e dal momento che, come
già detto, l’operazione di sottrazione delle ferie rispetto ai periodi
di sospensione delle lezioni avviene indipendentemente se le ferie siano
state effettivamente fruite, la scuola non deve preoccuparsi di altro.
Ogni circolare che prevederà il collocamento del personale in ferie
d’ufficio durante le vacanze di Natale dovrà essere dichiarata
illegittima.
ATTENZIONE: IL DIVIETO DI MONETIZZAZIONE NON OPERA SE L’ASSENZA È DOVUTA CAUSE NON IMPUTABILI AL DIPENDENTE
Come abbiamo finora detto la monetizzazione delle ferie per il
personale a tempo determinato (escluso chi ha un contratto al 31/8)
avviene limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e
quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle
ferie.
In poche parole, se il docente durante la sospensione delle lezioni
in cui è possibile fruire delle ferie di fatto non richiede di fruirle
ma potrebbe, comunque ai fini della monetizzazione tali giorni saranno
sottratti al monte ferie spettantegli.
Ma cosa succede se il durante un periodo di sospensione delle
lezioni ovvero nel periodo in cui il docente potrebbe fruire delle
ferie fosse assente per malattia, gravidanza o altre tipologie di
assenza?
Il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota del 8/10/2012, avendo
come oggetto l’abrogazione della liquidazione delle ferie non godute,
afferma che il divieto di monetizzazione non opererebbe nei casi in cui
il dipendente non ha potuto fruire delle ferie maturate a causa
dell’assenza dal servizio nel periodo antecedente la cessazione del
rapporto di lavoro (malattia, aspettativa a vario titolo, gravidanza).
Anche l’ARAN (con riferimento alla nota in
questione) ha avuto modo di precisare che il divieto di monetizzazione
non opererebbe in relazione a quelle altre vicende estintive del
rapporto di lavoro dovute ad eventi del tutto indipendenti dalla volontà
del lavoratore e dalla capacità organizzativa e di controllo del datore
di lavoro. In questi casi, infatti, si ritiene che l’impossibilità di
fruire delle ferie non sia imputabile o comunque riconducibile al
dipendente. S
Si tratta delle ipotesi in cui il rapporto di lavoro di lavoro si
conclude in modo anomalo e non prevedibile in alcun modo (decesso,
risoluzione per inidoneità permanente ed assoluta) oppure quelle
caratterizzate dalla circostanza che il dipendente non ha, comunque,
potuto fruire delle ferie maturate a causa di assenza dal servizio
antecedente la cessazione del rapporto di lavoro (malattia, congedo di
maternità, aspettative a vario titolo).
E precisa: Si tratta di situazioni che, proprio per i loro contenuti
specifici, non sono considerate rispondenti alla ratio della legge e,
quindi, vengono escluse dal suo ambito di applicazione.
Pertanto, se durante la sospensione delle lezioni ovvero nel periodo
in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie è collocato in
malattia, in gravidanza ecc. le ferie, in quanto non è stato possibile
fruirle per una causa non dovuta al dipendente, andranno monetizzate.
Se invece la malattia o un altro congedo si interrompe per es.
l’ultimo giorno di lezione prima delle vacanze e dovesse anche
riprendere il primo giorno utile, non comprendendo quindi il periodo di
sospensione delle lezioni, le ferie non potranno essere monetizzate
perché il docente avrebbe potuto fruirle.
UN CAPITOLO LO DEDICHIAMO ANCHE AI DOCENTI ASSUNTI FINO AL 31/8 E A TEMPO INDETERMINATO
Ciò che finora abbiamo detto ovvero l’operazione di sottrarre ai
giorni di ferie spettanti i giorni di sospensione delle lezioni compresi
nel periodo contrattuale è prevista per il SOLO personale a tempo
determinato per supplenza temporanea o fino al 30/6.
Ciò non riguarda il personale assunto fino al 31/8 o a tempo indeterminato in normale servizio.
Cosa allora è cambiato per tale personale nella fruizione delle ferie?
In sostanza il periodo nel quale può fruire delle giornate di ferie:
mentre ai sensi del CCNL/2007 si poteva fruire delle ferie solo dopo il
termine delle attività didattiche (nei mesi quindi di luglio e agosto),
ora invece il periodo è esteso a tutti i periodi di sospensione delle
lezioni (vacanze di Natale, Pasqua ecc.).
Ma anche per tale personale ciò non vuol dire che le ferie devono
essere attribuite d’ufficio o che per ogni periodo di sospensione delle
lezioni il dipendente è obbligato a fruire delle ferie.
Anche in questo caso è sempre il dipendente che deve inoltrare la richiesta di fruizione di ferie.
Vale quindi quanto già detto per il personale assunto a tempo
determinato per supplenza temporanea o fino al 30/6: Ogni circolare che
prevederà il collocamento del personale in ferie d’ufficio durante le
vacanze di Natale dovrà essere dichiarata illegittima.
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