Le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale
sono 40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue
articolazioni e altre 40 per la partecipazione ai consigli di classe.
Tali ore sono definite e regolate dall’art. 29 del CCNL/2007
Il comma 3 del suddetto articolo prevede che le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi
compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e
l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali,
quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle
scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione.
Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo
criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta
programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli
insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere
un impegno fino a 40 ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
COME CONSIDERARE IL MONTE ORE PER CHI SVOLGE SERVIZIO IN PIÙ SCUOLE?
È fuor di dubbio che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro.
Secondo questo principio, legato anche al buon senso
dell’Amministrazione scolastica, i docenti in servizio in più scuole
devono garantire una presenza agli incontri collegiali programmati dal
collegio dei docenti (40 + 40 ore) proporzionale al loro orario in
ciascuna scuola, altrimenti gli obblighi conseguenti verrebbero
raddoppiati.
I dirigenti delle due (o più) scuole non possono infatti pretendere
che il docente presti un numero di ore funzionali all’insegnamento di
gran lunga maggiore rispetto a quello dei colleghi che hanno lo stesso
monte ore ma in una sola sede.
Se così fosse questa disparità sarebbe facilmente contestabile.
Da un punto di vista pratico i dirigenti scolastici delle diverse scuole devono concordare gli impegni del docente.
Se ciò non dovesse avvenire si consiglia al docente di presentare lui
stesso un piano degli impegni collegiali proporzionale alle ore che
presta in ciascuna scuola (Esempio: presta 9 ore nella scuola A e 9 nove
ore nella scuola B: avrà 20 ore di partecipazione nella prima scuola e
20 ore nella seconda). O comunque tale da non permettere il superamento
delle 40 ore complessive.
Altrimenti una volta raggiunte per es. le 40 ore dei collegi dei
docenti non si è più tenuti a partecipare. (A meno che ovviamente il
docente non decida di farlo volontariamente o non si assicuri che le ore
eccedenti verranno retribuite).
In conclusione, per questo caso si può senza dubbio affermare che le
ore di attività funzionali all’insegnamento devono essere ripartite
proporzionalmente all’impegno orario del docente presso ciascuna sede in
cui presta servizio.
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