La guida di Paolo Pizzo sui punteggi da attribuire per ciascuna situazione e le relative certificazioni. I modelli di domanda
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta indifferentemente per uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
- ricongiungimento ai genitori;
Ai sensi dell’art. 7 comma 5 del CCNI 2013/14 per le utilizzazioni e
assegnazioni alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere
allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di
valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per
il ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata tabella) è
attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un'età
superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui
si effettua l'assegnazione provvisoria).
Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro
il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria. A
tal fine, il docente che aspiri all'assegnazione provvisoria per
ricongiungimento ai genitori, al coniuge, convivente e/o ai figli dovrà
indicare il comune di ricongiungimento nella domanda ovvero il comune
viciniore in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili. Tale
comune, ovvero il distretto scolastico di residenza per i comuni
suddivisi in più distretti, dovrà essere necessariamente indicato nelle
preferenze. Esso, eventualmente preceduto dalla indicazione di
preferenze analitiche relative a specifiche scuole, dovrà
necessariamente a sua volta precedere la preferenza per ogni altro
comune.
L’assegnazione provvisoria sarà disposta con le seguenti modalità:
- l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso;-
- l’assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l’assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza.
le preferenze territoriali espresse nell’apposita sezione del modulo
domanda saranno progressivamente esaminate nell’ordine riportato per
tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da
quello di appartenenza.
L’indicazione della preferenza sintetica per il comune di
ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico di ricongiungimento
per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria solo
allorquando vengano richiesti anche altri comuni o distretti oltre i
predetti oppure altre classi di concorso o posti di grado diverso.
La mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la
possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio delle eventuali
preferenze relative ad altri comuni, o altre classi di concorso o posti
di grado diverso, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda di
assegnazione provvisoria. Pertanto, in tali casi l’ufficio si limiterà a
prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a
specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe
di concorso o posto di titolarità.
ALLEGATO 2 TABELLA PER LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
PER RICONGIUNGIMENTO AL CONIUGE O AL CONVIVENTE O PER
RICONGIUNGIMENTO AI FIGLI MINORI O MAGGIORENNI DISABILI IN SITUAZIONE DI
GRAVITÀ( ART. 3.- COMMA 3 – LEGGE 104/92), O AI GENITORI DI ETÀ
SUPERIORE AI 65 ANNI E AI MINORI O MAGGIORENNI DISABILI IN SITUAZIONE DI
GRAVITÀ ( ART. 3.- COMMA 3 – LEGGE 104/92) AFFIDATI PUNTI 6
Il punteggio spetta per il comune di residenza della persona cui si
chiede il ricongiungimento ai sensi dell’art. 7 a condizione che essi,
alla data di presentazione della domanda vi risiedano effettivamente con
iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona
alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con
certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi
del D.P.R. 445 del 28.12.2000 come modificato ed integrato dall’art. 15
della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L.
183/2011, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione
stessa.
Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di
ricongiungimento al coniuge trasferito per servizio nei tre mesi
antecedenti alla data di presentazione della domanda. In tal caso, per
l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione
del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Il punteggio di
ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza
del coniuge non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che
non comprendano l'insegnamento del richiedente): in tal caso il
punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino,
secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le preferenze
espresse. tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga
indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che
comprenda le predette scuole. I punteggi per le esigenze di famiglia di
cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili fra loro.
Il punteggio deve essere riconosciuto anche qualora la certificazione
attestante la gravità dell’handicap dichiari il soggetto disabile
“rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente,
continuativa e globale ( art. 3 – comma 3 – legge 104/92) e la durata
del riconoscimento travalichi l’inizio dell’anno scolastico per il quale
viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria la durata
del provvedimento di utilizzazione o assegnazione provvisoria.
Il punteggio è attribuito anche nei casi in cui i genitori compiano i
65 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua
l’assegnazione provvisoria ad essi sono assimilati i genitori che si
trovino nelle condizioni di cui alla successiva NOTA 5.
Il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario.
Il punteggio per le scuole comprese nel comune di ricongiungimento
spetta anche ai docenti di religione cattolica, ai docenti titolari
sulla DOS e ai docenti titolari sulla DOP.
I n caso di ricongiungimento al coniuge o al convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra provincia si prescinde dall’iscrizione anagrafica.
I n caso di ricongiungimento al coniuge o al convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra provincia si prescinde dall’iscrizione anagrafica.
PER OGNI FIGLIO O AFFIDATO CHE NON ABBIA COMPIUTO 6 ANNI DI ETÀ Punti 4
Il punteggio è attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o
i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si
effettua l’assegnazione provvisoria.
PER OGNI FIGLIO O AFFIDATO (6) DI ETÀ SUPERIORE AI 6 ANNI, MA
CHE NON ABBIA SUPERATO IL 18 ANNO DI ETÀ OVVERO PER OGNI FIGLIO O
AFFIDATO MAGGIORENNE CHE RISULTI TOTALMENTE O PERMANENTEMENTE INABILE A
PROFICUO LAVORO PUNTI 3
il punteggio è attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o
i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si
effettua l’assegnazione provvisoria.
il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario.
il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario.
PER LA CURA E L'ASSISTENZA DEI FIGLI O AFFIDATI MINORATI
FISICI, PSICHICI O SENSORIALI, TOSSICODIPENDENTI, OVVERO DEL CONIUGE O
DEL GENITORE TOTALMENTE E PERMANENTEMENTE INABILI AL LAVORO CHE POSSONO
ESSERE ASSISTITI SOLTANTO NEL COMUNE RICHIESTO
PUNTI 6
PUNTI 6
(NOTA 5) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
- figlio disabile ovvero coniuge o genitore ricoverato permanentemente in un istituto di cura;
- figlio disabile, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità l’elezione del domicilio nella sede dello istituto medesimo;
- figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118, e 122, D.P.R. 09/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia, come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.
Il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario.
CERTIFICAZIONI
L’art 7, comma 6 del CCNI 2013/14 per le utilizzazioni e assegnazioni
afferma che si richiama per le dichiarazioni personali sostitutive
delle certificazioni, quanto stabilito dall’art. 9 del C.C.N.I.
dell’11.3.2013 e dall’art. 4 dell’O.M. n. 9 del 13.3.2013 anche con
riferimento ai casi di ricongiungimento al convivente.
Ai sensi dell’art. 9 citato (che bisognerà adattarlo alle situazioni inerenti le assegnazioni e tenendo presente quanto indicato in premessa):
Ai sensi dell’art. 9 citato (che bisognerà adattarlo alle situazioni inerenti le assegnazioni e tenendo presente quanto indicato in premessa):
A) CERTIFICAZIONI MEDICHE.
Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o
copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti
presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92. Qualora tali
commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della
domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L.
27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n.
423, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con
certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia
denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato.
La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei
novanta giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto
accertamento provvisorio.
La situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, con la citata certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall’art. 6 , comma 3 bis della L. 80/2006, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio.
Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E’ fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.
Per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, della legge n. 104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.
Tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:
- per le persone disabili maggiorenni di cui all'art. 33, comma 6: nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità;
- per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall’art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. A tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori (come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011;
- per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia: nelle certificazioni deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..
Sarà cura degli uffici scolastici territorialmente competenti verificare che sui certificati medici, redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste.
La situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, con la citata certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall’art. 6 , comma 3 bis della L. 80/2006, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio.
Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E’ fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.
Per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, della legge n. 104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.
Tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:
- per le persone disabili maggiorenni di cui all'art. 33, comma 6: nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità;
- per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall’art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. A tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori (come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011;
- per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia: nelle certificazioni deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..
Sarà cura degli uffici scolastici territorialmente competenti verificare che sui certificati medici, redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste.
B) DOCUMENTAZIONE DEL RAPPORTO DI PARENTELA E DELL’ASSISTENZA CON CARATTERE DI UNICITÀ.
Il coniuge, il genitore, il figlio referente unico che presta
assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in
situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi o
impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente
inabili, che assistano il soggetto disabile i quali intendano
beneficiare della precedenza prevista dal precedente art. 7, dovranno
documentare i seguenti "status e condizioni" secondo le modalità
appresso indicate:
- il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto, disabile deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.
- l'attività di assistenza con carattere di unicità (art. 9 D.L.vo 124/2004, art. 33 L. 104/1992 come modificato dall’art. 24 comma 1 lettera a) della L. 183/2010) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.
La presentazione di tale documentazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore. L’assistenza con carattere di unicità esercitata dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. E’ fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale termine l’eventuale cessazione dell’attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza.
Nel caso di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato, deve essere documentata mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.
- il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.
- il domicilio del soggetto disabile assistito è documentato con le modalità definite nella apposita ordinanza ministeriale.
- il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto, disabile deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.
- l'attività di assistenza con carattere di unicità (art. 9 D.L.vo 124/2004, art. 33 L. 104/1992 come modificato dall’art. 24 comma 1 lettera a) della L. 183/2010) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.
La presentazione di tale documentazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore. L’assistenza con carattere di unicità esercitata dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. E’ fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale termine l’eventuale cessazione dell’attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza.
Nel caso di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato, deve essere documentata mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.
- il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.
- il domicilio del soggetto disabile assistito è documentato con le modalità definite nella apposita ordinanza ministeriale.
C) DOCUMENTAZIONE PER I BENEFICIARI DELLA PRECEDENZA EX ART.
1-V COMMA- L. 100/87 E ART. 10- COMMA II - D.L. 325/87, CONVERTITO NELLA
LEGGE 402/87, ART. 17, DELLA LEGGE 28/07/1999, N. 266 E DELL’ART. 2,
DELLA LEGGE 29/03/2001, N. 86.
Per fruire della precedenza prevista al coniuge convivente
rispettivamente del personale militare o del personale cui viene
corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle
condizioni previste dall'art. 1-V comma- legge n. 100/87 e art. 10-
comma II - D.L. 325/87, convertito nella legge n. 402/87, art. 17 della
legge 28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2 della legge 29/03/2001 n. 86, il
personale interessato dovrà allegare una dichiarazione dell'ufficio ove
presti servizio il coniuge, dalla quale risulti che il medesimo sia
stato trasferito in tale sede d'autorità, nonché una dichiarazione in
carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale
il coniuge trasferito si dichiari convivente con il richiedente.
d) Documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia.
Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli è attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011, con una dichiarazione personale, anche redatta dall’interessato, nella quale l’interessato dichiari che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente l’indicazione dei termini di presentazione della domanda.
2. Tutte le predette documentazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento.
3. Deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011, dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi.
4. Analogamente, con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro.
5. Tale stato deve essere documentato con apposita certificazione sanitaria, rilasciata dagli organi di cui al successivo comma 7, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.
6. Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.
7. Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o degli altri familiari minorati deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura.
8. La necessità di cure continuative, invece, deve essere documentata con certificato rilasciato dalle competenti unità sanitarie locali.
9. Dalla certificazione si deve rilevare se l'assiduità della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell'istituto di cura.
10. L'interessato deve, inoltre, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano essere assistiti.
11. Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in affidamento.
Per quanto riguarda le certificazioni e la documentazione di cui al presenta articolo, gli uffici competenti sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000, come modificate dall’art. 15 della L. 3/2003 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.
d) Documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia.
Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli è attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011, con una dichiarazione personale, anche redatta dall’interessato, nella quale l’interessato dichiari che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente l’indicazione dei termini di presentazione della domanda.
2. Tutte le predette documentazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento.
3. Deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011, dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi.
4. Analogamente, con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro.
5. Tale stato deve essere documentato con apposita certificazione sanitaria, rilasciata dagli organi di cui al successivo comma 7, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.
6. Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.
7. Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o degli altri familiari minorati deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura.
8. La necessità di cure continuative, invece, deve essere documentata con certificato rilasciato dalle competenti unità sanitarie locali.
9. Dalla certificazione si deve rilevare se l'assiduità della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell'istituto di cura.
10. L'interessato deve, inoltre, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano essere assistiti.
11. Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in affidamento.
Per quanto riguarda le certificazioni e la documentazione di cui al presenta articolo, gli uffici competenti sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000, come modificate dall’art. 15 della L. 3/2003 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.
Lo speciale Assegnazioni provvisorie 2013 2014 con i modelli di domanda
Tratto da: www.orizzontescuola.it
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