L'USR Calabria interviene sulla problematica della sostituzione del
personale docente temporaneamente assente, indicando i riferimenti
normativi ai quali fare riferimento.
La nota dell'USR Calabria è chiara "le soluzioni organizzative
praticabili al riguardo per assicurare la piena funzionalità delle
attività didattiche nei riguardi degli alunni sono quelle di cui al D.M.
n. 131/07 e alla nota di chiarimenti prot. n. 9839 dell’8.11.10, da
ultimo trasmessa dal MIUR."
Inoltre è illegittimo l’utilizzo
dell'insegnante di sostegno o di religione cattolica su disposizione del
dirigente scolastico; prassi “anomala” (vietata da circolari
ministeriali, territoriali e dall’art. 13 comma 6 della L. 104/92) che
comporta, per il personale docente, l'assunzione di responsabilità
penali e patrimoniali non previste, mettendo a repentaglio la sicurezza
degli stessi alunni pregiudicandone il diritto allo studio.
In particolare per l’insegnamento della religione cattolica, dove
spesso l’ora è collocata o alla prima o all’ultima, facendo cosi entrare
dopo o uscire prima chi non si è avvalso di tale insegnamento,
contravvenendo alle disposizioni MIUR, non ultima la C.M. n. 18 del
4/7/2013 prot. n. 1587 la quale ricorda che deve essere assicurato
l’insegnamento dell’ora alternativa alla religione cattolica agli alunni
interessati, rammentando che è stata diramata una nota (n. 26482 del 7
marzo 2011) che chiarisce i vari aspetti della materia e detta
istruzioni per la parte relativa alla normativa contrattuale e
retributiva.
Perchè si continua ad
organizzare la didattica secondo una prassi non legittima? La risposta
più ovvia da parte dei Dirigenti Scolastici è quella di non avere fondi a
sufficienza per il pagamento delle supplenze brevi e temporanee, per
cui si cerca di sopperire ad una mancanza da parte del Ministero
cercando di "nascondere" i problemi con soluzioni presentate come "di
buon senso", che si avvalgono della collaborazione di tutto il personale
della scuola, studenti compresi, che vedono in tal modo compromesso il
diritto allo studio.
Un'altra risposta è relativa all'organizzazione stessa: a volte è
difficile reperire in poche ore un supplente per un solo giorno di
lavoro; mentre infatti nella scuola di infanzia e primaria
l'assegnazione delle supplenze inferiori a 10 giorni sono appositamente
regolamentate, ciò non è ancora avvenuto nella scuola secondaria, per
cui è difficile per le segreterie individuare il docente disponibile.
Fino a quando è possibile, i Dirigenti Scolastici utilizzano i
colleghi della scuola stessa per coprire la supplenza, ma è bene
ricordare, come più volte ha fatto il Miur, che l'utilizzo di dette ore
ha natura emergenziale, con il solo obiettivo di consentire la
sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente.
Il Ministero ha emanato la nota 08 novembre 2010 , che non lascia adito ad alcuna interpretazione
"[...] nel rispetto della normativa e delle procedure richiamate
nella stessa nota, nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione
con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di
ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire
ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della
piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla
nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel
caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella
scuola primaria, come previsto dall'art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni
nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla
procedura semplificata per la nomina del supplente nella scuola
dell'infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni dall'art. 5, c. 6 e
art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze."
In pratica, lo sdoppiamento delle classi:
- non è prevista da alcun regolamento;
- se pur in via temporanea, di fatto, modifica l'organico e costituisce delle pluriclassi senza alcuna autorizzazione;
- configura profili che potrebbero risultare penalmente perseguibili con riferimento all'art. 340 del Codice Penale in materia di interruzione di un pubblico servizio;
- si presta a determinare eventuali infrazioni delle norme sulla sicurezza con riferimento al numero massimo degli alunni per classe, di cui al DPR 81/2009, e alla superficie delle aule in rapporto al numero delle persone che vi soggiornano, di cui al DM del 18/12/1975 in materia di norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica.
Consigliando pertanto ai docenti di richiedere in tali circostanze un
ordine di servizio scritto. Ma è proprio questo il punto dolente. Per
quieto vivere, per spirito di "buon senso" del docente (mentre si
richiede l'ordine di servizio la classe possibilmente è scoperta),
perchè si temono "conseguenze" legate a tale richiesta, si preferisce
accettare la richiesta. Situazione ancor più grave per gli insegnanti
precari.
L'ultima in ordine di tempo è dunque la nota USR Calabria del 25 febbraio 2014
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