tratto da www.orizzontescuola.it
Pronto il decreto per l'aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento
2014/17. Domande on line tra il 10 aprile e il 9 maggio, ma le date
potranno essere confermate solo dopo la pubblicazione. Vi anticipiamo i
contenuti. Riconfermate le tabelle di valutazione dei titoli. Possibile
cambiare provincia, chi non presenta la domanda verrà depennato. Quali
servizi presentare, valutazione salvaprecari, servizio militare, le
riserve.
Scarica la bozza del Decreto (Si
ricorda che si tratta di una bozza che può essere soggetta a modifiche.
Da notizie a noi pervenute risulta qulche ritocco già nella giornata di
ieri pomerggio)
Scarica il modello di domanda (si tratta del Fac-Simile del modello di domanda. Domanda che dovrà, comunque, essere presentata online)
Validità delle graduatorie ad esaurimento
Le graduatorie avranno validità per gli a.s. 2014/2015, 2015/2016 e
2016/2017. Saranno utilizzate per il 50% delle assunzioni a tempo
indeterminato sui posti annualmente autorizzati. Dalle stesse
graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali (fino al 31
agosto) e quelle fino al termine delle attività didattiche (fino al 30
giugno).
Permanenza e/o aggiornamento del punteggio/conferma
iscrizione con riserva o scioglimento/trasferimento a pettine in altra
provincia
1. Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con
riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito denominata, per
fini pratici, “IV”) delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni
provincia, può chiedere:
a. la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria,
b. la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa.
c. il trasferimento da una ad un’altra provincia nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.
La richiesta di trasferimento da una ad altra provincia comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie in cui l’aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza.
b. la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa.
c. il trasferimento da una ad un’altra provincia nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.
La richiesta di trasferimento da una ad altra provincia comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie in cui l’aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza.
La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria;
Confermata la fascia aggiuntiva alla III, denominata per fini pratici "IV fascia"
Dal 2012 sono iscritti nella IV fascia i docenti che negli anni
2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver
frequentato
a) i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID) ;
b) il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A;
c) i corsi di laurea in scienze della formazione primaria
b) il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A;
c) i corsi di laurea in scienze della formazione primaria
Non è previsto nè il passaggio di questi docenti in III fascia, nè l'inserimento di altri docenti in questa fascia.
Assunzioni su posti riservati
Ai fini dell’assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio,
di cui all’art. 8 della legge n. 68/99, in quanto disoccupati alla
scadenza dei termini per la presentazione della domanda di
aggiornamento, salvo che abbiano già reso identica dichiarazione in
occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o
di nuova iscrizione, fermi restando gli adempimenti previsti dalla
specifica normativa in materia citata in premessa. In quest’ultimo caso
gli interessati devono pertanto riconfermare soltanto il diritto alla
riserva suddetta.
Il punteggio di servizio
Per i docenti di I, II e III fascia saranno valutati titoli e servizi
conseguiti successivamente al 1° giugno 2011, ed entro la scadenza del
termine di presentazione della domanda, ovvero titoli e servizi già
posseduti ma non dichiarati nel precedente aggiornamento.
I servizi svolti successivamente al 1° giugno 2011 debbono essere dichiarati solo se l'aspirante non abbia raggiunto, per l’ anno scolastico 2010/11, il punteggio massimo consentito.
I servizi svolti successivamente al 1° giugno 2011 debbono essere dichiarati solo se l'aspirante non abbia raggiunto, per l’ anno scolastico 2010/11, il punteggio massimo consentito.
Per i docenti di IV fascia saranno valutati titoli e servizi
conseguiti successivamente al 10 luglio 2012 ed entro la data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già
posseduti, ma non presentati entro la suddetta data dell’ 10 luglio
2012. I servizi svolti successivamente a quest’ultima data debbono
essere dichiarati solo se l'aspirante non abbia raggiunto, per l’ anno
scolastico 2011/12, il punteggio massimo consentito.
Confermate le tabelle di valutazione dei titoli
1. Per il personale iscritto nella I e nella II fascia delle
graduatorie ad esaurimento, la valutazione dei titoli viene effettuata
sulla base della tabella approvata con D.M. del 12 febbraio 2002, n. 11, modificata ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 143/ 2004 (allegato 1).
2. Per il personale iscritto nella III e nella IV fascia, la valutazione viene effettuata sulla base della tabella di valutazione, di cui al D.M. n. 27 del 15 marzo 2007, integrata dal D.M. n. 78 del 25 settembre 2007 (allegato 2).
2. Per il personale iscritto nella III e nella IV fascia, la valutazione viene effettuata sulla base della tabella di valutazione, di cui al D.M. n. 27 del 15 marzo 2007, integrata dal D.M. n. 78 del 25 settembre 2007 (allegato 2).
Rideterminazione punteggio
E' possibile cambiare il titolo di accesso, chiedendo la valutazione
di uno più favorevole in termini di punteggio, quale il diploma di
Didattica della musica, i diplomi accademici biennali di secondo livello
che abilitano all’insegnamento di educazione musicale nella scuola
secondaria, la laurea in Scienze della formazione primaria, il diploma
di Specializzazione all’insegnamento secondario (S.S.I.S.)o il diploma
COBASLID.
Analogamente, i candidati che abbiano come titolo di accesso l’
abilitazione conseguita in uno dei paesi dell’Unione Europea,
formalmente riconosciuta con Decreto Ministeriale di equipollenza,
possono chiedere la rivalutazione del punteggio del suddetto titolo ai
sensi del punto A.4 della vigente tabella di valutazione dei titoli di
III fascia. A tal fine, gli interessati dovranno possedere i seguenti
requisiti:
1) il possesso di un titolo accademico;
2) formazione professionale di durata biennale, acquisita dopo il percorso accademico;
3) composizione teorica e pratica della formazione;
4) frequenza obbligatoria e inconciliabilità del contemporaneo svolgimento del servizio d’insegnamento.
Resta inteso che l’attribuzione del bonus di 30 punti di cui al punto A.4 della tabella di valutazione sopra descritta, comporterà la decurtazione dell’eventuale punteggio a suo tempo attribuito per il servizio di insegnamento svolto contemporaneamente alla frequenza obbligatoria del percorso di formazione, così come previsto dal punto B3 lett. c) della Tabella.
2) formazione professionale di durata biennale, acquisita dopo il percorso accademico;
3) composizione teorica e pratica della formazione;
4) frequenza obbligatoria e inconciliabilità del contemporaneo svolgimento del servizio d’insegnamento.
Resta inteso che l’attribuzione del bonus di 30 punti di cui al punto A.4 della tabella di valutazione sopra descritta, comporterà la decurtazione dell’eventuale punteggio a suo tempo attribuito per il servizio di insegnamento svolto contemporaneamente alla frequenza obbligatoria del percorso di formazione, così come previsto dal punto B3 lett. c) della Tabella.
Non è possibile, invece, spostare i punteggi già attribuiti
ai sensi della tabella di valutazione relativa alla terza fascia delle
graduatorie ad esaurimento, da una graduatoria ad altra.
Servizio Salvaprecari
Il personale docente ed educativo inserito negli elenchi prioritari
compilati in base ai DD.MM. n. 82 e n.100 del 2009, n.68 e 80 del 2010 e
n. 92 del 2011, ha diritto al riconoscimento della valutazione del
servizio, o dell’attività prestata mediante la partecipazione a progetti
regionali, per l’intero anno (mod. n.1 – sez. E0).
Al personale docente ed educativo, non inserito negli elenchi
prioritari, ma comunque iscritto nelle graduatorie ad esaurimento,
ovvero in quelle di circolo o di istituto, che abbia svolto le attività
progettuali finanziate dalle regioni, spetta il punteggio relativo alla
durata del progetto.
E’ altresì valutabile come servizio di insegnamento, ai sensi
dell’art. 5 comma 4bis della legge 8 novembre 2013 n. 128, la
partecipazione ai progetti promossi dalle Regioni previa specifica
convenzione con il MIUR, della durata minima di 3 mesi, fino ad un
massimo di 8, a partire dall’anno scolastico 2012/2013.
Servizio militare
Il decreto conferma le disposizioni già presenti nei precedenti
provvedimenti " Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi
assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di
nomina."
Scioglimento riserve e inserimento titoli di specializzazione
Con successivo provvedimento verranno dettate disposizioni sulle
tempistiche relative allo scioglimento delle riserve e all’ inserimento
dei titoli di specializzazione per coloro che conseguono i relativi
titoli dopo la data di scadenza dei termini ed in tempo utile per le
assunzioni relative agli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17.

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