Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito
una serie di faq per rispondere a domande frequenti in tema fiscale.
Alcune riguardano espressamente il tema istruzione.
Eccole:
Ricevo una borsa di studio per la frequenza a un corso. Cosa devo indicare nel rigo 5 del mod. 730/2014 in riferimento ai giorni per i quali spettano le detrazioni?
Per le borse di studio, il numero dei giorni da indicare nel rigo
C5, colonna 1, è quello compreso nel periodo dedicato allo studio
(anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa la
borsa di studio. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il
rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l’intero
anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un
particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria
prevista.
Posso detrarre le spese di iscrizione a una università privata?
Si, è possibile. La detrazione ammonta al 19 % delle spese
sostenute; le spese possono riferirsi anche a più anni e per gli
istituti o università privati non devono essere superiori a quelle delle
tasse e contributi degli istituti statali.
Le spese per la partecipazione al test di accesso al corso di laurea possono essere considerate spese per istruzione e quindi possono essere detratte nella dichiarazione dei redditi?
Sì, le spese per la partecipazione alle prove di accesso ai corsi
universitari sono detraibili nella misura del 19% dall'imposta lorda.
Posso scaricare le spese scolastiche per l’iscrizione di mio figlio in una scuola materna?
No, non è possibile. Le spese scolastiche per l’iscrizione alla
scuola materna non sono detraibili. In quest'ambito sono detraibili solo
le rette pagate agli asili nido e le spese per la frequenza di corsi di
istruzione secondaria e universitari.
Frequento un master post universitario. Posso detrarre la spesa sostenuta per l'iscrizione?
Sì, la spesa per l'iscrizione ai master post universitari è
detraibile (nella misura del 19%) a condizione che il master sia
assimilabile, per durata e struttura di insegnamento, a un corso
universitario o di specializzazione. In caso di corsi svolti in
università statali non vi sono limiti di spesa; per i corsi svolti in
università private la detrazione spetta per un importo non superiore a
quello previsto per un corso analogo in una università statale (articolo
15, comma 1, lettera e), del Tuir).


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