di Paolo Pizzo - Speciale Assegnazioni Provvisorie
a.s. 2014/2015: Chi può chiederla. Per quante province. Richiesta per
altri gradi di istruzione. Effetti sull’anzianità di servizio. Chi
supera il vincolo dei tre anni. Le FAQ di Orizzonte Scuola.
La domanda di assegnazione provvisoria riguarda esclusivamente il personale con contratto a tempo indeterminato
Quali sono i motivi per cui si può richiedere l’assegnazione provvisoria?
L’assegnazione provvisoria è regolata dall’art. 7 del CCNI
utilizzazioni/assegnazioni 2014/15 e può essere richiesta
indifferentemente per uno dei seguenti motivi:
1. ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o
affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione
anagrafica;
2. ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
3. gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
4. ricongiungimento ai genitori.
Cosa comporta ai fini dell’anzianità di servizio ottenere l’assegnazione provvisoria?
L’anno trascorso in assegnazione provvisoria, sia provinciale che
interprovinciale, non interrompe l’anzianità di servizio (anche se
ottenuta per altro grado di scuola per cui si possegga l’abilitazione
richiesta). Pertanto, tale anno sarà considerato servizio a tutti gli
effetti.
NOTA BENE
L’assegnazione provvisoria, indipendentemente se provinciale o interprovinciale, interrompe invece il PUNTEGGIO DI CONTINUITÀ nella scuola di attuale titolarità.
Inoltre, l’assegnazione provvisoria provinciale (NON quella interprovinciale) oltre ad interrompere il punteggio di continuità fa perdere anche il bonus dei 10 pp. eventualmente acquisito.
Ricordiamo infatti che ai sensi della nota 5 ter della tabella di
valutazione titoli allegata al CCNI trasferimenti il bonus si
concretizza se nel periodo tra l’a.s. 2000/01- e 2007/08 sia stato
prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni
consecutivi: l’anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è
stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale.
Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo
appena considerato, un trasferimento in diversa provincia.
Pertanto, tale punteggio, una volta acquisito, si perde nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito PROVINCIALE, il trasferimento, il passaggio o l’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA.
Pertanto, tale punteggio, una volta acquisito, si perde nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito PROVINCIALE, il trasferimento, il passaggio o l’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA.
Giova in ultimo ricordare che il punteggio di continuità e quello del bonus non si perdono se ad ottenere l’assegnazione provvisoria è il docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità.
Quante province si possono richiedere?
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per UNA sola
provincia. Pertanto, o si richiede l’assegnazione provinciale o quella
interprovinciale (avendone ovviamente i requisiti).
Quante sedi si potranno esprimere?
Il numero di sedi esprimibile cambia a seconda dell’ordine di scuola di appartenenza o per il quale si richiede l’assegnazione: scuola primaria e infanzia 20 sedi; scuola di I e II grado 15 sedi.
Si precisa che i posti di sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo
didattico differenziato sono intercambiabili ai fini del rispetto del
vincolo quinquennale di servizio su tale tipologia di posti.
In quali casi è possibile richiedere l’assegnazione provvisoria nell’ambito del comune di titolarità?
Non è consentita l’assegnazione provvisoria nell'ambito del COMUNE DI
TITOLARITÀ, con l’eccezione dei comuni che comprendono più distretti.
Per poter richiedere l’assegnazione provvisoria bisogna aver superato l’anno di prova?
No. Si può richiedere l’assegnazione provvisoria per il grado di
istruzione di APPARTENENZA anche senza aver svolto o superato l’anno di
prova.
È possibile richiedere assegnazione provvisoria anche per
grado di istruzione diverso da quello di appartenenza? Ci sono dei
vincoli?
È possibile richiedere assegnazione provvisoria oltre che per il
posto o classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di
concorso o posti di grado diverso di istruzione a due condizioni:
Che si sia SUPERATO L’ANNO DI PROVA: a differenza di ciò che accade per il grado di istruzione di appartenenza non sono infatti consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione DIVERSO da quello di appartenenza nei confronti del personale che NON ABBIA superato il periodo di prova;
Che si sia SUPERATO L’ANNO DI PROVA: a differenza di ciò che accade per il grado di istruzione di appartenenza non sono infatti consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione DIVERSO da quello di appartenenza nei confronti del personale che NON ABBIA superato il periodo di prova;
Che si sia in possesso dell’abilitazione per l’eventuale altro grado
richiesto: bisogna essere in possesso del titolo valido per la mobilità
professionale come disciplinato dall’art. 3 del C.C.N.I. del 26.2.2014.
NOTA BENE
La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso
o posti di grado diverso di istruzione è AGGIUNTIVA rispetto a quella
relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità.
L’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di
concorso PRECEDE quella dei titolari tra gradi diversi o classi di
concorso.
Inoltre, le operazioni di assegnazione provvisoria DA ALTRA PROVINCIA
O PER ALTRA CLASSE DI CONCORSO O PER ALTRO POSTO O GRADO D’ISTRUZIONE
saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo
indeterminato previsto per l’a.s. 2014/2015.
L’assegnazione provvisoria degli insegnanti di RELIGIONE CATTOLICA
può essere richiesta, esclusivamente nell’ambito dell’insegnamento della
religione cattolica, per una sola diocesi, diversa da quella di
appartenenza (Alla domanda deve essere allegata la Idoneità rilasciata
dall’Ordinario della diocesi richiesta).
Chi può chiedere assegnazione provvisoria per la provincia di titolarità?
Può partecipare all’assegnazione provvisoria per la PROVINCIA DI TITOLARITÀ, per i SOLI motivi indicati nella prima FAQ, tutto il personale docente assunto con DECORRENZA GIURIDICA nell’a.s. 2013/14 e ovviamente negli anni scolastici precedenti.
NOTA BENE
Non rileva la decorrenza economica, ma quella GIURIDICA
dell’immissione in ruolo. A mo’ di esempio, quindi, potrà richiedere
assegnazione provvisoria, avendone ovviamente i requisiti, anche il
docente sul sostegno nominato in ruolo a marzo con decorrenza giuridica
1/9/2013 ed economica 1/9/2014 e tuttora “supplente”.
Chi può chiederla per altra provincia?
Possono chiedere l’assegnazione provvisoria per ALTRA PROVINCIA, sempre per i SOLI motivi indicati nella prima FAQ, tutti
coloro che sono stati assunti nell’anno scolastico 2011/12, anche solo
GIURIDICAMENTE (quindi decorrenza giuridica 1/9/2011) e negli anni
scolastici precedenti. Giova infatti ricordare che il personale
docente assunto a partire dalla decorrenza giuridica 1° settembre 2012,
non può chiedere assegnazione provvisoria per altra provincia per un
triennio a far data dalla decorrenza giuridica dell’assunzione (art. 15
comma 10-bis della L. n. 128/13).
Chi può chiedere assegnazione provvisoria per altra provincia
pur non avendo maturato il triennio previsto dall’art. 15 comma 10-bis
della L. n. 128/13?(cioè chi è escluso dal vincolo triennale)
Può chiedere assegnazione provvisoria per ALTRA PROVINCIA il docente
assunto con DECORRENZA GIURIDICA 1° SETTEMBRE 2012 E ANNI SUCESSIVI
(compreso quindi il neo assunto in ruolo, anche giuridicamente,
nell’a.s. 2013/14, compresi i docenti sul sostegno nominati in ruolo a
marzo con decorrenza giuridica 1/9/2013 ed economica 1/9/2014 e tuttora
“supplenti”) che rientri in una delle seguenti precedenze (art. 8 punti
I, III, IV, VI e VII CCNI utilizzazioni/assegnazioni 2014/15, ivi
compreso il personale docente della provincia di Trento):
PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE
a) Personale docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120);
b) Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82);
a) Personale docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120);
b) Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82);
PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
d) Personale docente con disabilità di cui all'art. 21 della legge n.
104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di
invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle
categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10
agosto 1950, n. 648;
e) Personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno
per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad
esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per
tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di
tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura
specializzato;
f) Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6
dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo
n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza solo
nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a
condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune
di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso
beneficiano delle precedenze di cui al successivo art. 8 punti I, III,
IV, VI e VII, ivi compreso il personale docente della provincia di
Trento.
ASSISTENZA
g) Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata
legge n. 104/92 che sia: coniuge o genitore, anche adottante o chi
eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di
gravità.
solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza
al genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla
circostanza - documentata con autodichiarazione - che il coniuge o
eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al
genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni
esclusivamente oggettive.
h) Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della
citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo
grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della
persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni
di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano
deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o
affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità
in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza -
documentata con autodichiarazione - che eventuali altri parenti o affini
non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto con disabilità
in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.
In relazione ai punti g ed h:
- la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all’art. 9 del C.C.N.I. 26.2.2014, (in particolare i punti a, b) e dall’art. 4 dell’O.M. 32 del 28.2.2014. La condizione di esclusività dell’assistenza al soggetto con disabilità è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore o al parente o affine entro il terzo grado e deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011. I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- la suddetta autodichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia il coniuge o il genitore ovvero l’unico parente o affine e che convive con il soggetto con disabilità. Tale precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiari il soggetto con disabilità “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria.
- La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi l’intero comune (o distretto sub comunale) del domicilio dell’assistito prima di indicare preferenze di altri comuni o distretti sub-comunali. Parimenti non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l’assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall’assistito.
- la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all’art. 9 del C.C.N.I. 26.2.2014, (in particolare i punti a, b) e dall’art. 4 dell’O.M. 32 del 28.2.2014. La condizione di esclusività dell’assistenza al soggetto con disabilità è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore o al parente o affine entro il terzo grado e deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011. I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- la suddetta autodichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia il coniuge o il genitore ovvero l’unico parente o affine e che convive con il soggetto con disabilità. Tale precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiari il soggetto con disabilità “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria.
- La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi l’intero comune (o distretto sub comunale) del domicilio dell’assistito prima di indicare preferenze di altri comuni o distretti sub-comunali. Parimenti non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l’assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall’assistito.
PER LE LAVORATRICI MADRI E LAVORATORI PADRI
Le lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari CON PROLE DI ETÀ INFERIORE A TRE ANNI. Sono presi in considerazione i figli che compiono i tre anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento.
Le lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari CON PROLE DI ETÀ INFERIORE A TRE ANNI. Sono presi in considerazione i figli che compiono i tre anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento.
Le lavoratrici madri e i lavoratori padri anche adottivi o
affidatari, assunti con decorrenza giuridica 1° settembre 2012 e
successiva, che hanno FIGLI DI ETÀ SUPERIORE A TRE ANNI E FINO AD OTTO,
pur non avendo diritto alla precedenza, potranno presentare domanda di
assegnazione provvisoria per un’ altra provincia.
NOTA BENE
Mentre le lavoratrici madri e i lavoratori padri con
figli di età inferiore a tre anni non solo superano il vincolo del
triennio ma fruiscono anche di una precedenza, le lavoratrici madri e i
lavoratori padri con figli superiore a tre anni e fino ad otto superano
il vincolo del triennio MA NON FRUISCONO DI UNA PRECEDENZA. In poche
parole a questi ultimi è concesso solo di presentare domanda di
assegnazione provvisoria, per un’altra provincia e prescindendo dal
vincolo triennale, ma non potranno fruire della precedenza.
PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA
k) il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all’art. 2, commi 197 e 198, della legge n. 549/95, destinatari della legge n. 100/87 , dell’art. 10- comma 2 - del D.L. 325/87, convertito con modificazioni nella L. 402/87, dell’art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell’art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001. Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181 del 19.2.1994.
La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.
k) il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all’art. 2, commi 197 e 198, della legge n. 549/95, destinatari della legge n. 100/87 , dell’art. 10- comma 2 - del D.L. 325/87, convertito con modificazioni nella L. 402/87, dell’art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell’art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001. Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181 del 19.2.1994.
La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.
PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
l) Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell’art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, durante l’esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo ovvero la sede viciniore, qualora nella predetta sede dove esercita il mandato non esistano scuole richiedibili. Tale condizione deve sussistere al momento dell’effettuazione delle operazioni, pena il mancato accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria.
l) Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell’art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, durante l’esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo ovvero la sede viciniore, qualora nella predetta sede dove esercita il mandato non esistano scuole richiedibili. Tale condizione deve sussistere al momento dell’effettuazione delle operazioni, pena il mancato accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria.
Chi non potrà richiedere assegnazione provvisoria?
Non sono consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di
personale scolastico assunto a tempo indeterminato che non abbia le
motivazioni di cui alla prima FAQ. Non sono altresì consentite le
assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a
tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1.9.2014
(indipendentemente se abbia o meno i motivi richiesti).


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