Paolo Pizzo –
Le lavoratrici gestanti le quali si trovino, all’inizio del periodo
di congedo per maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione
ovvero disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità
giornaliera di maternità, purché tra l’inizio della sospensione, assenza
o disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di 60
giorni.
Lo stesso beneficio è previsto in favore della lavoratrice che non è
in godimento dell’indennità di disoccupazione perché non assicurata
contro tale evento, purché all’inizio del congedo per maternità non
siano decorsi più di 180 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro
e purché nell’ultimo biennio risultino versati contributi settimanali
per l’assicurazione di maternità.
Pertanto, a mio avviso, si può avere diritto all’indennità fuori
nomina all’80% solo se si hanno minacce di aborto o comunque se rientri
nell’interdizione per gravi complicanze della gestazione entro 60 gg.
dall’ 1/7.
In questo caso è questo l’iter.
A settembre, ma solo se si è impossibilitati ad assumere servizio per
interdizione per gravi complicanze (non se si è infatti ancora in congedo di
maternità obbligatorio), si potrà accettare un’eventuale nomina senza
obbligo di assumere servizio.
In questi casi il rapporto di lavoro si perfeziona con la semplice
accettazione della nomina, senza obbligo da parte del personale in
congedo di maternità o in interdizione di assumere servizio (la docente
non dovrà recarsi fisicamente a scuola).
Si vedrà valutato tutto il periodo di astensione dal lavoro sia ai fini
giuridici che ai fini economici nei termini della durata del rapporto
di lavoro e al trattamento economico intero per tutta la durata del
rapporto di lavoro.

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