sabato 12 luglio 2014

Indennità di maternità fuori nomina. Chiarimenti a cura di Paolo Pizzo (Orizzonte Scuola)








Paolo Pizzo – 


Le lavoratrici gestanti le quali si trovino, all’inizio del periodo di congedo per maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione ovvero disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità, purché tra l’inizio della sospensione, assenza o disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di 60 giorni.
Lo stesso beneficio è previsto in favore della lavoratrice che non è in godimento dell’indennità di disoccupazione perché non assicurata contro tale evento, purché all’inizio del congedo per maternità non siano decorsi più di 180 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e purché nell’ultimo biennio risultino versati contributi settimanali per l’assicurazione di maternità.
Pertanto, a mio avviso, si può avere diritto all’indennità fuori nomina all’80% solo se si hanno minacce di aborto o comunque se rientri nell’interdizione per gravi complicanze della gestazione entro 60 gg. dall’ 1/7.

In questo caso è questo l’iter.

A settembre, ma solo se si è impossibilitati ad assumere servizio per interdizione per gravi complicanze (non se si è infatti ancora in congedo di maternità obbligatorio), si potrà accettare un’eventuale nomina senza obbligo di assumere servizio.
In questi casi il rapporto di lavoro si perfeziona  con la semplice accettazione della nomina, senza obbligo da parte del personale in congedo di maternità o in interdizione di assumere servizio (la docente non dovrà recarsi fisicamente a scuola).
Si vedrà valutato tutto il periodo di astensione dal lavoro sia ai fini giuridici che ai fini economici nei termini della durata del rapporto di lavoro e al trattamento economico intero per tutta la durata del rapporto di lavoro.




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