I
docenti di sostegno non possono essere utilizzati come "tappabuchi"
Anche se dovesse essere assente l'alunno diversamente abile, i docenti
di sostegno, in ogni caso non possono essere utilizzati per le supplenze
in sostituzione di docenti momentaneamente assenti.
Tale
principio - esplicitato in passato più volte da numerose circolari dei
vari ex Provveditorati d'Italia ( oggi A.T.) tra cui si segnala
quella del provveditorato di ROMA n. 153 del 13.10.1997 e del
Provveditorato agli studi di Napoli del 30.3.1998, la n. 202, prot.
17337 - deve
poi essere regolamentato al fine di evitare un utilizzo selvaggio di
tali docenti (come spesso avviene) in sede di contrattazione d'istituto
di cui all'art. 6 del CCNL 29.11.2007
È
di tutto rilievo però che pacificamente il contratto d'istituto non
possa derogare a norme imperative di legge (ai sensi dell'art. 1418-1419
del C.C.) come nel caso, all'art. 13 comma 6 della L. 104/92 che
dispone chiaramente : "Gli
insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle
classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e
didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza
dei consigli di interclasse. dei consigli di classe e dei collegi dei
docenti"(vedi anche D.M. 9 luglio 1992).
In
merito la giurisprudenza afferma: "Ai sensi dell'art. 1418 c.c., deve
ritenersi nulla la disposizione del Ccnl contraria a norme imperative di
legge" (Trib. Milano 6 luglio 2000, est. Peregallo, in DL 2000, 993).
Tale utilizzo improprio dei docenti di sostegno, per anni tollerato dall’amministrazione scolastica, in molti casi ha compromesso i processi d’integrazione in favore degli alunni handicappati.
L’insegnante
di sostegno, docente contitolare della classe, in caso di presenza o
assenza dell’alunno disabile non può essere impegnato in supplenze, in
caso contrario si limiterebbe il diritto allo studio del disabile
sancito dalla legge 104 e si violerebbe il principio di contitolarità
innanzi citato. In caso di assenza dell’alunno, l’insegnante di sostegno
dovrà rimanere nella classe in cui è contitolare. In caso sia assente
il docente della classe nell’ora della contitolarità, il docente di
sostegno è individuato prioritariamente per la sostituzione. Altra
considerazione importante è che in assenza del diversamente abile il
docente di sostegno non possa essere in nessun modo considerato a
disposizione ai sensi dell'art. 62 D.P.R. 417/74 e quindi essere
conseguentemente utilizzato in supplenze, sempre per il principio della
contitolarità previsto dall'art. 13 comma 6 della L. 104/92 - D.M. 9.
luglio 1992.
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