La Tecnica della Scuola – 23/12/2014 –
Lucio Ficara Lunedì, 22 Dicembre 2014
Quanti giorni di permesso retribuito ha diritto il docente di
ruolo? A questa domanda molti rispondono che per norma contrattuale il
docente a tempo indeterminato ha diritto, per motivi personali o
familiari, a soli tre giorni di permesso retribuito. Ma non è così.
Guardando bene tra le righe del contratto collettivo questi tre
giorni, potrebbero allungarsi fino a diventare nove. Infatti il comma 2
dell’art. 15 del CCNL della scuola 2006-2009, riferito ai permessi
retribuiti dei docenti con contratto a tempo indeterminato, dispone che
tali insegnanti hanno diritto, a domanda, nell’anno scolastico, ad
usufruire di tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o
familiari documentati anche mediante autocertificazione.
Inoltre nello stesso comma viene specificato che, per gli stessi
motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie
durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9,
dello stesso contratto scuola, prescindendo dalle condizioni previste in
tale norma.
Questo significa che se un docente di ruolo ha già fruito dei tre
giorni di permesso retribuito, potrebbe decidere, se ne dovesse avere
necessità, di fruire anche dei 6 giorni di ferie con le stesse modalità
dell’art. 15, senza quindi dovere attendere la concessione del dirigente
scolastico, che sarebbe subordinata alla possibilità di avere personale
in servizio disponibile, senza oneri aggiuntivi di spesa, a sostituire
il docente che fruisce delle ferie.
Se il docente dovesse richiedere i 6 giorni di ferie con la modalità
del comma 2 art. 15 del CCNL scuola vigente, il dirigente scolastico non
avrebbe la possibilità di non accogliere l’istanza, ma dovrebbe
solamente prendere atto della correttezza formale della richiesta, che
deve essere corredata di apposita documentazione anche autocertificata.
Questa norma ha creato, nel corso di questi ultimi 5 anni,
innumerevoli contenziosi, che hanno visto intervenire più volte i vari
giudici del lavoro. Nella quasi totalità dei casi, dove il dirigente
scolastico ha negato il diritto del permesso, disquisendo sulle
motivazioni della richiesta, l’intervento del giudice del lavoro ha dato
ragione al docente, ritenendo il comportamento del dirigente scolastico
antisindacale. Tuttavia, è giusto ricordare che questa tipologia di
permesso retribuito, pur essendo un diritto e non una concessione,
dovrebbe essere richiesto con parsimonia e quando è realmente
necessario e non come qualche volta capita per tutte le evenienze,
quasi fossero permessi obbligatori come le ferie.
Quanto detto è anche ribadito da una recentissima nota dell’USR
Calabria che riprende la nota prot. n. 17637 del 18/12/2014 dell’ARAN,
in cui è scritto che se i 6 giorni di ferie a disposizione durante le
attività didattiche saranno fruiti come “permessi personali o familiari”
il docente con contratto a tempo indeterminato avrà in totale 9 giorni
(3+6) sottratti alla discrezionalità del dirigente, naturalmente se
documentati anche con autocertificazione.
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