I permessi retribuiti previsti dall'articolo 33 della Legge 104 del 1992
(tre giorni di permesso mensile) devono essere concordati
preventivamente con il datore di lavoro, in modo da poter consentire il
funzionamento dell’organizzazione e di garantire alla persona disabile
il diritto all'assistenza.
Nel pubblico impiego, è possibile fare riferimento al Parere della Funzione Pubblica n. 13 del 2008 e alla Circolare n. 13 del 2010 (sempre del DFP), che prevedono, salvo dimostrate situazioni d'urgenza, la programmazione dei permessi "con
congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco
temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione
dell'attività amministrativa".
Anche il Ministero del Lavoro, con interpello n. 31 del 2010, si è espresso sulla questione.
Rilevata l’assenza di una disciplina normativa in ordine alle
problematicità oggetto di interpello, il Ministero si rifà a principi di
carattere generale volti a contemperare la necessità di buon andamento
dell’attività lavorativa con il diritto all’assistenza da parte del
disabile.
In tal senso, evidenzia la possibilità per il datore di lavoro di
richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza
settimanale o mensile, nel caso in cui il lavoratore che assiste il
disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di
assenza e purché tale programmazione, il più possibile condivisa con i
lavoratori o con le loro rappresentanze, non comprometta il diritto del
disabile ad una effettiva assistenza.
Sulla base degli stessi principi dovrebbe basarsi anche la
possibilità, da parte del dipendente, di modificare la giornata in
precedenza programmata per la fruizione del permesso, fermo restando che
improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del
disabile non possono che prevalere sulle esigenze lavorative.
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