di
Paolo Pizzo
Quali docenti potranno chiedere il trasferimento provinciale e
interprovinciale per il prossimo anno scolastico? Particolare attenzione
alla mobilità interprovinciale. Precisazione sulla mobilità
professionale.
TRASFERIMENTO PROVINCIALE
Il personale docente ed educativo non può partecipare al
trasferimento in altra sede della stessa provincia di assunzione per un
biennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo.
Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2015/16 in AMBITO PROVINCIALE il personale docente assunto con DECORRENZA GIURIDICA 1/9/2013 O PRECEDENTE.
Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2015/16 in AMBITO PROVINCIALE il personale docente assunto con DECORRENZA GIURIDICA 1/9/2013 O PRECEDENTE.
TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE
In osservanza di quanto previsto dall’art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito in L. 8.11.2013 n. 128, il personale docente, non può partecipare ai trasferimenti PER ALTRA PROVINCIA per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo.
Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2015/16 in ambito interprovinciale il personale docente assunto con DECORRENZA GIURIDICA 1/9/2012 O PRECEDENTE.
In osservanza di quanto previsto dall’art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito in L. 8.11.2013 n. 128, il personale docente, non può partecipare ai trasferimenti PER ALTRA PROVINCIA per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo.
Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2015/16 in ambito interprovinciale il personale docente assunto con DECORRENZA GIURIDICA 1/9/2012 O PRECEDENTE.
PRECISAZIONI
Si noti come il riferimento per entrambi i movimenti (provinciale e
interprovinciale) prenda in considerazione la decorrenza giuridica della
nomina in ruolo e non quella economica. Ciò vuol dire che vale sempre
la decorrenza giuridica indipendentemente se quell’anno scolastico sia
coperto o meno da servizio.
Es. il docente immesso in ruolo giuridicamente 1/9/2013 ed
economicamente 1/9/2014 può produrre domanda di trasferimento
provinciale anche se nell’a.s. 2013/14 non abbia avuto una supplenza.
Stessa cosa per il trasferimento interprovinciale partendo però dall’1/9/2012.
Stessa cosa per il trasferimento interprovinciale partendo però dall’1/9/2012.
Giova ricordare che il blocco triennale per i trasferimenti
interprovinciali è relativo esclusivamente al trasferimento (mobilità a
domanda) e non al passaggio di cattedra o di ruolo (mobilità
professionale), pertanto, purché ovviamente si sia già superato l’anno
di prova e si possegga il titolo abilitante per il passaggio richiesto,
si può richiedere passaggio di cattedra o di ruolo in altra provincia
anche se immessi in ruolo giuridico dopo l’1/9/2012.
Inoltre, sono esclusi dai relativi vincoli temporali i docenti che rientrino in tali categorie:
1. personale scolastico docente ed educativo non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
2. personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82);
3. disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
4. personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
5. personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94;
6. chi assiste il coniuge, il figlio con disabilità; il figlio referente unico che assiste il genitore con disabilità; chi esercita la tutela legale del disabile.
ATTENZIONE:
per ciò che riguarda il trasferimento interprovinciale può superare
il blocco del triennio anche il FIGLIO CHE ASSISTE IL GENITORE CON GRAVE
DISABILITÀ, con la precisazione però che in questo caso non si ha
diritto ad alcuna precedenza, ma solo alla possibilità di concorrere, a
punteggio, con tutti gli altri docenti che hanno diritto ad ottenere il
trasferimento in altra provincia.
ES. anche un neo immesso in ruolo o comunque un docente immesso con
decorrenza giuridica dopo l’1/9/2012, che assiste il genitore in
disabilità, può chiedere il trasferimento interprovinciale, superando
quindi il blocco triennale, ma non avendo però nessuna precedenza
rispetto a chi fa la stessa domanda perché assunto con decorrenza
giuridica l’1/9/2012 o precedente.
La precedenza, infatti, per il figlio che assiste il disabile, è relativa solo ai trasferimenti provinciali, alle assegnazioni e utilizzazioni e non ai trasferimenti interprovinciali.
La precedenza, infatti, per il figlio che assiste il disabile, è relativa solo ai trasferimenti provinciali, alle assegnazioni e utilizzazioni e non ai trasferimenti interprovinciali.
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