sabato 13 dicembre 2014

Guida alle cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2015







Con il D.M. 886 dello dicembre 2014 il Miur ha comunicato i termini di presentazione (ed eventuali revoche) delle domande di cessazione dal servizio per l’a.s. 2014/2015 per raggiungimento del limite massimo di contribuzione e di dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio per raggiungere il minimo contributivo. Tutte le domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2015.
La successiva nota prot. n. 18851 dell’11/12/2014 contiene le indicazioni operative per la trasmissione delle istanze, oltre che le informazioni dei requisiti anagrafici e contributivi necessari per poter andare in pensione.

 

 Domande di cessazione per docenti, educativi e Ata


Il personale docente, educativo e Ata di ruolo, compresi gli insegnanti di religione deve trasmettere entro il 15 gennaio 2015 le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse utilizzando esclusivamente la procedura web POLIS "istanze on line". Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza anche con modalità cartacea.
Il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta, dovrà presentare le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

 

Domande di trattenimento in servizio


Le domande di trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il 15 gennaio 2015.

 

Revoche


Gli interessati hanno la facoltà di revocare, sempre entro il 15 gennaio 2015, le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

 

Richiesta del part-time con pensione


Il termine del 15 gennaio 2015 deve essere osservato anche da coloro che, avendo diritto alla cessazione per aver raggiunto la "quota 96" entro il 31 dicembre 2011 e non avendo compiuto ancora i 65 anni di età chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.
La stessa possibilità vale anche per coloro che hanno i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 6 mesi per donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini) e non hanno ancora compiuto il 65° anno di età.
La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

 

Domande di cessazione per i Dirigenti scolastici


Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 28 febbraio dall'art. 12 del C.C.N.L. per l'Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010.
Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

 

Provvedimento disciplinare in corso


È necessaria l'emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso.

 

Convalida delle istanze


Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione entro il 16 febbraio 2015. Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l'organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

 

Mancata maturazione del diritto a pensione


L'articolo 2 del D.M. 886 dello dicembre 2014 disciplina i casi di mancata maturazione del diritto a pensione nei riguardi del personale dimissionario perché privo dei requisiti prescritti. L'accertamento dell'esistenza o meno di tale diritto è di competenza degli Uffici territoriali degli Uffici scolastici regionali o delle Istituzioni scolastiche nel caso di personale assunto in ruolo dopo il 2000.
Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti, di cui sarà data in ogni caso informazione al dipendente da parte degli uffici. La segreteria scolastica o l'Ufficio scolastico dovranno, dal canto loro, annullare la cessazione già inserita al SIDI.

 

Trasmissione della domanda di pensione


Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
  1. presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;
  2. presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
  3. presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

 

Accesso al trattamento pensionistico con le regole previgenti


Queste sono le regole per l'accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità secondo le regole previgenti la legge Fornero:


Per la pensione di anzianità:
  • 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2011. Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione. L'ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la "quota 96" può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione);
  • indipendentemente dall'età, requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre 2011.

Per la pensione di anzianità:
  • 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992) se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011.

I soggetti di cui sopra non possono essere soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dallo gennaio 2012.

È previsto pertanto il collocamento a riposo d’ufficio per il personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall'età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva - cd. "quota"), e compie i 65 anni di età entro il 31 agosto 2015.

 

Accesso al trattamento pensionistico con le nuove regole


Il personale che non rientra nelle suddette casistiche per l'anno 2015 andrà in pensione con le nuove regole della Legge Fornero:


Per la pensione di vecchiaia:
  • 66 anni e 3 mesi di età compiuti entro il 31 agosto 2015 > collocamento d’ufficio di uomini e donne;
  • almeno 20 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2015 > collocamento a domanda di uomini e donne

Per la pensione anticipata (solo collocamento a domanda):
  • 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2015 > per le donne
  • 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2015 > per gli uomini.

Non bisogna operare alcun arrotondamento. Per i dipendenti con età inferiore a 62 anni la norma prevede una penalizzazione sulla pensione.

 

La cd. Opzione donna


Secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le lavoratrici possono conseguire il diritto al trattamento pensionistico di anzianità, a condizione che optino per la liquidazione secondo le regole di calcolo del contributivo (disposizione prevista, in via sperimentale, solo per pensioni decorrenti entro il 31 dicembre 2015), in presenza dei seguenti requisiti che devono essere maturati entro e non oltre il 31 dicembre 2014:
  • anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni
  • età anagrafica pari o superiore a 57 anni (requisito anagrafico da adeguarsi, a partire dallo gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita).

 

Regole per il trattenimento in servizio


Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge Il agosto 2014, n. 114 ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.
Nulla è invece cambiato rispetto ai trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Quindi nel 2015 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 66 anni e tre mesi di età entro il 31 agosto 2015, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.
Tale facoltà può essere esercitata, con preavviso di sei mesi, anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi:
  • al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, nei confronti di coloro che abbiano maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;
  • al compimento, entro il 31 agosto 2015, dell'anzianità contributiva di 41 anni e 6 mesi per le donne o 42 anni e 6 mesi per gli uomini.
I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento di tali requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.
Le amministrazioni non potranno comunque esercitare la risoluzione prima del raggiungimento di un'età anagrafica (62 anni) che possa dare luogo a riduzione percentuale prevista per la pensione anticipata. A tale proposito si ricorda che le riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 2017, qualora l'anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e per cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti.

 

La sesta salvaguardia


Come avevamo già ipotizzato, vale anche per il personale scolastico la cd. sesta salvaguardia, prevista dalla Legge 10 ottobre 2014, n. 147, che ha esteso l'applicazione dei requisiti pensionistici previgenti la riforma Fornero a favore dei soggetti (massimo 1.800 lavoratori, pubblici e privati) che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 200l, n. 151, e successive modificazioni (congedo straordinario per l’assistenza di familiare disabile grave), o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni (permessi mensili per assistere il familiare disabile grave). Altra condizione è che maturino la decorrenza della prestazione pensionistica entro il 6 gennaio 2016.
I lavoratori interessati alla salvaguardia devono presentare istanza di accesso al beneficio entro il 5 gennaio 2015 secondo le modalità indicate nella circolare n. 27 del 7/11/2014 del Ministero del Lavoro, alla quale sono allegati anche il modulo di istanza da presentare e la dichiarazione sostitutiva di interesse dei lavoratori in questione (dichiarazione sostitutiva di certificazione lett. d)).
Con messaggio n. 8881 del 19/11/2014 l'Inps ha precisato che coloro che hanno già presentato istanza entro il 26 febbraio scorso di accesso al beneficio previsto per 2.500 lavoratori di cui all’art. 11 bis della legge n. 124 del 2013 (c.d. quarta salvaguardia), in possesso di un provvedimento di accoglimento della competente DTL e rimasti esclusi dal contingente numerico, non devono presentare una nuova istanza per accedere ai benefici della sesta salvaguardia. L’Istituto, infatti, provvederà ad individuare d’ufficio i soggetti aventi diritto a rientrare nel nuovo contingente di n. 1800 unità previsto dalla salvaguardia, secondo il seguente criterio ordinatorio: la prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile di vecchiaia o anzianità. Per tali soggetti verranno pertanto fornite successive indicazioni sulla presentazione delle domande di cessazione.
Invece, i soggetti che per un qualsiasi motivo non abbiano presentato entro il termine del 26 febbraio 2014 istanza di accesso al beneficio della quarta salvaguardia hanno facoltà di presentare entro il previsto termine del 5 gennaio 2015 istanza per accedere alla salvaguardia in esame.


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