giovedì 12 febbraio 2015

Cessazioni per la cd. sesta salvaguardia





Con nota prot. n. 4441 del 9/02/2015 il Miur ha comunicato che entro il 2 marzo 2015 potranno presentare domanda di cessazione dal servizio i soggetti che abbiano ricevuto comunicazione dall'Inps di essere rientrati tra i beneficiari della cd. Sesta salvaguardia ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. d), della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
Si tratta dei lavoratori che nel corso del 2011 abbiano fruito di un congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5  febbraio 1992, n. 104.
Secondo la legge n. 147, tali lavoratori possono accedere al trattamento pensionistico con i requisiti vigenti prima dell’entrata in vigore del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011.

La domanda deve essere presentata in modalità cartacea secondo il modello allegato alla nota stessa.

Il Miur sottolinea l'urgenza per la convalida delle cessazioni al SIDI da parte degli A.T.P. di competenza e delle segreterie scolastiche.



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