di
Lalla
Anche l'Ufficio Scolastico di Venezia interviene sulla questione dei
permessi per visite specialistiche, confermando l'interpretazione
evidente nella nota Miur del 29 maggio 2014 e sempre sostenuta da
OrizzonteScuola.it
La Nota Miur n. 5181 del 22 aprile 2014 prevede per i dipendenti
pubblici che devono sottoporsi a visite, terapie, prestazioni
specialistiche ed esami diagnostici, la fruizione di permessi e non più
assenze per malattia.
Il Miur, con successivo avviso del 29 maggio 2014 ha precisato che le
disposizioni di tale nota sono efficaci esclusivamente nei confronti
del personale amministrativo appartenente al comparto Ministeri e non
riguardano pertanto il personale della scuola.
Ne consegue che le assenze del personale della scuola per
visite specialistiche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami
diagnostici, continuano ad essere regolate dagli specifici articoli del
CCNL comparto scuola del 2007. La circolare dell'Ufficio Scolastico di Venezia
Il chiarimento altro non è che una conferma per i lettori di
OrizzonteScuola.it, anche se si vuole ribadire la necessità di non
abbassare l'attenzione su un argomento molto delicato che è quello del
diritto alla salute dei lavoratori. Visite
specialistiche. Nota di chiarimento Miur, ma è valida solo per i
dipendenti del dicastero non per il personale della scuola di Paolo Pizzo
E allora, come comportarsi nel caso in cui è necessario assentarsi
per visita specialistica? Il Decreto Legge n. 98 del 2011 stabilisce che
nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento
di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione
rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto
la visita o la prestazione.
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